CONTRATTI AD ESECUZIONE PERIODICA O CONTINUATIVA: IL CONSIGLIO DI STATO SULLA DIFFERENZA TRA PROROGA E RINNOVO
La disamina dei Giudici di Palazzo Spada prende le mosse dal richiamo all’art. 6 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 – come sostituito dall’art. 44, quarto comma, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 – relativa ai contratti pubblici, secondo cui: “Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6.”.
A detta disposizione è poi subentrato l’art. 115 D.Lgs. n. 163 del 2006, norma imperativa – come riconosciuto dalla giurisprudenza maggioritaria – che dunque si sostituisce di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie (o mancanti) nei contratti pubblici di appalti di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa, configurandosi come norma inderogabile da parte della stazione appaltante.
Alla luce delle esposte argomentazioni e sulla base di precedenti arresti sul punto (Consiglio di Stato, sez. III, 27 agosto 2018, n. 5059), il Collegio ha ribadito che in materia di appalti pubblici, il presupposto per l’applicazione della norma di cui all’ art. 115 cit. – secondo cui tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo – è che vi sia stata mera proroga e non un rinnovo del rapporto contrattuale.
Nè, sottolinea la sentenza in rassegna, può essere accolta la tesi relativa alla permanenza della piena possibilità per la ricorrente di non accettare le nuove condizioni negoziali o insistere per un rinnovo che permettesse una rinegoziazione del prezzo; ciò in quanto, si sottolinea, “se per un verso anche in caso di proroga permane in astratto la libertà di scelta di accettare o meno lo stesso prolungamento di contratto in capo all’impresa, per un altro verso proprio l’assenza di insistenze per la rinnovazione che permettesse una rinegoziazione conferma ulteriormente la fondatezza della prospettazione di parte appellante, la quale nella sostanza (oltre che nella forma) ha accettato le proroghe contrattuali proposte dalla PA.”