CONTRASTI SUL RAPPORTO TRA L’ORDINANZA N. 514/2020 DELLA REGIONE LOMBARDIA E IL DPCM PUBBLICATO IL 22 MARZO 2020

A cura degli Avv.ti Emilia Piselli e Giorgia Matteucci

 

Forti dubbi attanagliano la questione circa la prevalenza, nei punti in cui c’è conflitto, dell’ordinanza n. 514 del 21.03.2020 emanata dalla Regione Lombardia, e di certo più restrittiva, rispetto al DPCM, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale straordinaria n. 76 del 22 marzo 2020.

Segnatamente, l’adozione dell’ultimo decreto governativo in materia di misure di contenimento dell’emergenza COVID-19 ha fatto riaffiorare gli interrogativi sorti in merito ai rapporti che intercorrono tra le disposizioni assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri e le ordinanze emesse dai Presidenti delle singole Regioni.

Ci si chiede, dunque, quali siano i criteri da applicare per risolvere correttamente le divergenze riscontrabili tra i contenuti delle due fonti del diritto sopra citate.

In particolare, il DPCM consente che gli uffici pubblici rimangano tutti aperti, così come gli studi professionali per i quali, tuttavia, si dovrà prediligere, così come previsto dall’art. 1, punto 7, DPCM 11 marzo 2020, lo smart working e la fruizione delle ferie per gli eventuali dipendenti.

Per quanto riguarda i cantieri, invece, il DPCM consente la prosecuzione delle attività identificate dai codici Ateco 42 (Ingegneria civile) e 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione di costruzione), compresi gli interventi delle relative sotto-categorie. Non consente, invece, la prosecuzione dell’edilizia immobiliare, ossia gli interventi ricadenti nel codice Ateco 41 (Costruzione di edifici) ivi inclusi i lavori generali per la costruzione di edifici di qualsiasi tipo: nuovi lavori, riparazioni, aggiunte e alterazioni, installazione nei cantieri di edifici prefabbricati o di strutture anche di natura temporanea, costruzione di alloggi, edifici adibiti ad uffici, negozi, edifici pubblici e di servizio, fabbricati rurali.

Di contro, l’ordinanza della Regione Lombardia, dando una stretta maggiore, prevede la sospensione di tutte le attività degli uffici pubblici (fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità), la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali e la chiusura di tutti gli studi professionali (salvo le attività relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza).

L’ordinanza Regionale dispone, altresì, il fermo di tutte le attività nei cantieri edili, ad eccezione unicamente di quelli legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari.

Prevede, inoltre, la chiusura dei distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati e vieta, altresì, gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici, prevedendo, in ipotesi di violazione, anche l’ammenda amministrativa di Euro 5.000,00.

Evidenti, dunque, le differenze riscontrabili fra i due provvedimenti in parola.

Attese le suddette antinomie, risulta dunque necessario individuare quale, tra il decreto governativo e l’ordinanza regionale, debba prevalere ni punti in cui siano ravvisabili potenziali conflitti.

All’uopo, corre l’obbligo segnalare che l’art. 3, comma 2, del D.L. n. 6/2020, successivamente convertito in Legge n. 13  del 5 marzo 2020, stabilisce che “Nelle  more  dell’adozione  dei  decreti  del  Presidente   del Consiglio dei ministri di  cui  al  comma  1,  nei  casi  di  estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1  e  2  possono essere adottate ai sensi dell’articolo 32  della  legge  23  dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117  del  decreto  legislativo  31  marzo 1998, n. 112,  e dell’articolo  50  del  testo unico  delle  leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

Dalla lettura del suddetto disposto normativo, si evince che le Regioni, in casi di estrema necessità e urgenza e nelle more dell’adozione degli opportuni DPCM, possano emettere delle ordinanze ai sensi dell’art. 32 della L. 833/1978.

Tanto sta a significare che, una volta emanato un decreto governativo che disciplini le medesime materie regolate dall’ordinanza Regionale, quest’ultima si intenderebbe automaticamente decaduta e superata.

Ragionando in tal senso, quindi, sarebbe evidente la prevalenza gerarchica del decreto Governativo rispetto all’ordinanza Regionale.

Tuttavia, posto che allo stato non è ancora stato fornito alcun chiarimento sul punto, il Governatore della Regione Lombardia, dopo aver interloquito con il proprio ufficio legale, ha richiesto chiarimenti al Ministro degli Interni affinché quest’ultimo stabilisca se in Lombardia debba essere applicata l’ordinanza Regionale (contenente disposizioni più restrittive) o, al contrario, oppure il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri (contenente disposizioni meno restrittive).

Si rimane, dunque, in attesa degli opportuni chiarimenti.

 

 

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