IL CONSIGLIO DI STATO RIBADISCE IL PRINCIPIO DI CONTINUITÀ DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il commento a cura degli Avv. Ugo Altomare e Giorgia Matteucci
Con la sentenza n. 2968 del 12.05.2020, la Sezione V del Consiglio di Stato ha ribadito il principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione da parte dell’operatore economico, pena l’esclusione dalla gara.
La Sezione ha invero precisato che a nulla rileva il fatto che il requisito sia venuto meno dopo la proposta di aggiudicazione e sia stato ripristinato prima della aggiudicazione definitiva.
Difatti, come affermato dal primo Giudice, nella fattispecie opera il principio di continuità del possesso dei requisiti di partecipazione, secondo cui nelle procedure per l’aggiudicazione di contratti pubblici «i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità» (così Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 luglio 2015, n. 8).
Per cui, conclude la pronuncia, la carenza del requisito, anche se verificatasi dopo la presentazione dell’offerta, imponeva l’esclusione dell’offerente dalla procedura.