IL LEGISLATORE INTERVIENE A TUTELA DELLE LINEE DI CREDITO DELL’IMPRESA IN CRISI MA ANCHE A TUTELA DEI CREDITORI DA COMPORTAMENTI DANNOSI DEL DEBITORE

DECRETO LEGGE N. 83 DEL 27.06.2015 (G.U. 27.06.2015 N. 147)

Misure urgenti in materia fallimentare, civile, e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria”

 

Con il decreto legge n. 83/2015,  già in vigore dallo scorso 27 giugno 2015, il legislatore interviene a modifica della disciplina in materia di apertura di linee di credito alle imprese in crisi anche in pendenza di concordato in bianco, ma anche a tutela dei creditori del debitore che frettolosamente abbia promesso in vendita l’azienda o un  ramo di questa.

La modifica interessa, da un lato,  l’art. 182 quinquies della legge fallimentare (r.d. 16.03.1942 n. 267), ove è introdotta la possibilità per il debitore di chiedere al tribunale di essere autorizzato, in via d’urgenza,  a contrarre finanziamenti prededucibili, necessari ed urgenti per lo svolgimento dell’attività di azienda. La possibilità è data al debitore,  in continuità aziendale, che presenta una domanda di ammissione al concordato anche in assenza del piano, o una richiesta di omologazione di piano di ristrutturazione o ancora una proposta di accordo, rispettivamente, ai sensi dell’art. 161, c. 6° e 182 bis primo e sesto comma della legge fallimentare, in pendenza del termine per la presentazione del piano e delle omologazioni di legge.

Naturalmente il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, la non diversa reperibilità degli stessi ed evidenziare che l’assenza del finanziamento sarebbe causa di un pregiudizio irreparabile per l’azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale e, se del caso senza formalità i principali  creditori, decide in camera di consiglio entro 10 giorni dal deposito dell’istanza così da consentire l’acquisizione di liquidità per la migliore soddisfazione dei creditori.

Dall’altro lato il d.l. 83/2015, a tutela dei creditori, introduce nella legge fallimentare l’art. 163 bis aprendo alla concorrenza l’acquisto dell’azienda del debitore.

Ed infatti, per il caso in cui nel piano di concordato sia compresa un’offerta di un soggetto terzo, per l’acquisto dell’azienda o di un ramo di questa verso corrispettivo in danaro, il commissario giudiziale è chiamato a valutarne la congruità. Nel caso in cui ritenga l’offerta, non corrispondente al migliore interesse dei creditori, formula istanza al tribunale per aprire un procedimento competitivo. Così all’esito dell’apertura del procedimento competitivo nel rispetto delle regole fissate dal tribunale – una vera e propria gara pubblica – si giunge all’individuazione della migliore offerta di acquisto dell’azienda alla quale dovrà essere adeguato il piano di concordato.

Queste le novità principali del d.l. 83/2015, che non manca di intervenire sui poteri dei creditori ai quali è attribuita la possibilità di proporre piani alternativi a quelli del debitore (purché rappresentino almeno il 10% dei creditori), sulla possibilità di accordi di ristrutturazione con banche ed intermediari finanziari che rappresentino il 75% dei crediti, sul processo esecutivo con integrazione anche dell’avviso da inserire nel precetto oltreché introducendo l’art 2929 bis c.c. in materia di vicoli di indisponibilità di beni a danno dei creditori.

Il provvedimento naturalmente dovrà essere convertito in legge e non sono, perciò, da escludere modifiche del testo finale.

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