DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI A BASE D’ASTA: I CHIARIMENTI DEL CONSIGLIO DI STATO
Il commento a cura dell’Avv. Giuseppe Imbergamo e della Dott.ssa Beatrice Iommi
La Terza Sezione del Consiglio di Stato è di recente tornata sul tema della determinazione degli importi a base d’asta negli appalti di servizi.
Con Sentenza n. 5634 del 28 settembre 2020, i Giudici hanno chiarito e specificato il dovere della Stazione Appaltante di indicare nella documentazione di gara “con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione e il loro valore”, non potendo quest’ultima limitarsi ad una indicazione generica e sintetica del corrispettivo posto a base di gara.
Nel caso di specie, la Cooperativa ricorrente impugnava la determinazione di indizione della gara e gli atti con essa approvati dinanzi al TAR competente, denunciando una serie di vizi inerenti alla determinazione degli importi a basa d’asta per un appalto di servizi in ambito di trasporti.
Più nello specifico, la parte ricorrente lamentava da un lato, che detti importi fossero stati qualificati sulla base di dati erronei ed incompleti, tali da rendere l’appalto non remunerativo e dall’altro, che la lex specialis di gara contenesse alcune clausole equivoche ed indeterminate.
La Stazione Appaltante, nella documentazione di gara, si era infatti limitata a richiamare dei dati storici per stimare il fabbisogno annuo presunto dei trasporti necessari sopperendo alla carenza documentale solamente in sede processuale attraverso la produzione dei prospetti dei costi dei servizi dei trasporti come richiesto dal giudice di prime cure.
I parametri di gara e le condizioni economiche così predisposti dalla Stazione Appaltante non consentivano dunque una effettiva partecipazione alla gara degli operatori economici determinando altresì una illegittima restrizione della concorrenza.
Il Consiglio di Stato, accogliendo dunque il ricorso della Società Cooperativa, statuiva il principio di diritto per il quale le Stazioni Appaltanti “devono indicare con accuratezza e analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. Le stesse devono procedere già in fase di programmazione alla stima del fabbisogno effettivo in termini di numero di ore di lavoro/interventi/prestazioni e alla predeterminazione del costo complessivo di ciascuna prestazione”.
Sulla questione della determinazione degli importi a base d’asta vige il consolidato orientamento giurisprudenziale amministrativo per il quale “è necessario che la determinazione della base d’asta sia effettuata dalla stazione appaltante facendo riferimento a criteri verificabili ed acquisendo attendibili elementi di conoscenza, al fine di scongiurare il rischio di una base d’asta arbitraria perché manifestamente sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza” (v. sul punto. C.d.S., Sez. III, 24 settembre 2019, n. 6355, e 10 maggio 2017, n. 2168; Sez. V, 28 agosto 2017, n. 4081).
D’altronde sia l’art. 97 (in tema di offerte anormalmente basse) che l’art. 30 (dedicato ai principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione) del Codice Appalti prevedono in maniera univoca che le Stazioni Appaltanti debbano garantire la qualità delle prestazioni non solo nella fase di scelta del contrante ma anche nella fase iniziale di predisposizione dei parametri di gara.
Il primo comma dell’art. 30 D.Lgs 50/2016 afferma infatti che “l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonchè di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”.