ESIGIBILITA’ DEL CREDITO DELL’APPALTATORE: LA LEZIONE DELLA SUPREMA CORTE
A cura degli Avv.ti Ugo Altomare e Fabrizio Vomero
Con la sentenza n. 23556 del 27 ottobre 2020, la Corte di Cassazione si è occupata del tema dell’esigibilità del credito dell’appaltatore relativo al pagamento del corrispettivo.
La vicenda di causa traeva origine da un contratto con il quale due Società si erano accordate affinché la prima realizzasse una strada con parcheggio ed accesso, e la seconda cedesse, quale corrispettivo, un terreno di circa 6.000 mc, per un valore stabilito e accettato di £ 90.000 al mc, oltre ad un eventuale conguaglio se il costo delle opere fosse stato maggiore rispetto a quello indicato.
Una volta ultimata l’opera, le parti hanno iniziato a discutere in merito alla sua corretta esecuzione, tanto che l’appaltatore si è visto costretto ad avviare un giudizio dinanzi al Tribunale di Livorno allo scopo di ottenere, tramite una sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., il trasferimento del terreno promesso quale corrispettivo per i lavori eseguiti.
All’esito del giudizio, una volta accertato che il costo complessivo della strada realizzata era superiore del 40% rispetto al valore stimato del terreno promesso in permuta (peraltro, di dimensioni inferiori a quelle ipotizzate), il Tribunale ha disposto il trasferimento del terreno in favore della Società appaltatrice, contestualmente rigettando la domanda di pagamento del conguaglio, giacché tardiva.
L’appaltatore ha, quindi, chiesto ed ottenuto, relativamente all’importo del conguaglio, un decreto ingiuntivo che, tuttavia, è stato revocato in sede di opposizione, poiché il Giudice ha accolto l’eccezione di prescrizione del credito.
Secondo il Tribunale, infatti, tanto il diritto al trasferimento dell’immobile, quanto quello al pagamento del conguaglio sarebbero stati esigibili dalla data di ultimazione delle opere, intervenuta nel 1990.
La sentenza di primo grado è stata impugnata dinanzi alla Corte di Appello di Firenze, la quale, capovolgendo la decisione del Tribunale di Livorno, ha osservato che la prescrizione non poteva decorrere se prima non fossero state risolte le contestazioni della Società committente a proposito dell’esatta esecuzione dei lavori di costruzione della strada.
Ciò era avvenuto solamente con la pubblicazione della sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., che aveva accertato anche il presupposto del diritto al conguaglio in favore dell’appaltatore.
La pronuncia d’appello è stata, infine, impugnata davanti alla Corte di Cassazione sulla scorta della tesi secondo cui sia il diritto al trasferimento che il diritto al conguaglio sarebbero insorti al momento della conclusione dell’opera.
La Suprema Corte ha ritenuto del tutto errata questa impostazione «laddove pretende di far decorrere il dies a quo del termine prescrizionale dalla data dell’ultimazione dei lavori, in palese violazione dell’art. 2935 c.c. il quale dispone che la prescrizione incomincia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto possa essere fatto valere. Da ciò – in conformità anche alla migliore dottrina – va ritenuto che il termine di prescrizione decennale dell’azione per il pagamento del prezzo decorre dal giorno dell’accettazione dell’opera da parte del committente».
A sostegno di tale decisione, i Giudici di legittimità hanno indicato tre significativi precedenti.
Nel primo caso, la Suprema Corte aveva spiegato che «in tema di appalto privato il principio che il prezzo non è esigibile se il committente riceve l’opera con riserva presuppone, per la sua applicabilità, che la riserva sia giustificata, cioè è applicabile in quanto l’opera presenti realmente i vizi rilevanti, ma se, a verifica eseguita, si accerta che l’opera non presentava i vizi denunciati, il pagamento del prezzo non può più essere differito con l’eccezione di inesatto adempimento, ma deve seguire senza ulteriore indugio» (Cass., n. 2530/1964).
Nel secondo, si era rilevato che «qualora il committente rilevi l’esistenza di vizi e ne domandi l’eliminazione diretta da parte dell’appaltatore, oltre a richiedere il risarcimento del danno per l’inesatto adempimento, il credito di quest’ultimo per il corrispettivo permane, ma il mancato pagamento dell’appaltante non può ritenersi causa di debenza degli interessi, neppure ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, se non dalla data della sentenza per effetto della quale il credito diviene liquido ed esigibile» (Cass., n. 5734/2019).
Nell’ultimo, la Corte di legittimità aveva, invece, sottolineato che: «In materia di appalto di opere pubbliche, l’appaltatore, secondo la regola (…) ripetuta nell’art. 44 del nuovo capitolato approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, può agire per far valere il suo diritto al saldo finale, allo svincolo della cauzione e ad eventuali compensi aggiuntivi, o comunque a tutela delle proprie ragioni, solo dopo che l’Amministrazione, a norma dell’art. 109 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, abbia deliberato sull’approvazione del collaudo e sulle domande dell’appaltatore con provvedimento che deve essere posto in essere in un arco di tempo compreso nei limiti della tollerabilità e delle normali esigenze di definire il rapporto senza ritardi ingiustificati, tenuto conto della natura del rapporto medesimo, dell’economia generale del contratto e del rispettivo interesse delle parti. Di conseguenza, ove l’Amministrazione abbia omesso di adottare e comunicare le sue determinazioni in congruo periodo di tempo, tale comportamento omissivo denuncia di per sé il rifiuto dell’Amministrazione ed il suo inadempimento, e l’appaltatore può allora far valere direttamente i suoi diritti, in via giudiziaria o arbitrale, senza necessità di dover mettere preliminarmente in mora l’Amministrazione o di assegnarle un termine, e tanto meno di sperimentare il procedimento di cui all’art. 1183 c.c., realizzandosi in tal modo anche le condizioni perché, a norma dell’art. 2935 c.c., incominci a decorrere il termine di prescrizione del suo diritto (…) » (Cass., n. 5530/1983; conformi Cass., n. 132/2009 e n. 16550/2015).
In definitiva, la Suprema Corte ha ritenuto la sentenza della Corte di Appello di Firenze conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza prevalente: in assenza dell’accettazione del committente, il credito dell’appaltatore per il pagamento del corrispettivo è divenuto esigibile solamente a seguito dell’accertamento giudiziario dell’insussistenza dei vizi e delle difformità contestati.