IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI COME STRUMENTO UTILE A CONSEGUIRE IL DIRITTO ALLA SPIEGAZIONE DELLA DECISIONE AMMINISTRATIVA AUTOMATIZZATA
Il commento a cura degli Avv.ti Daniele Bracci e Alessio Cicchinelli
Con la sentenza 18.12.20, n. 13692, la Sezione III bis del T.A.R. Lazio, sede di Roma, accoglie il ricorso proposto da alcuni partecipanti al concorso per l’immissione in ruolo dei dirigenti scolastici avverso il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza con la quale veniva richiesto l’accesso al codice sorgente del software che ha gestito la prova scritta della medesima procedura concorsuale.
In particolare il Tribunale Amministrativo, richiamando plurimi precedenti conformi[1], ribadisce la natura di ‘documento amministrativo’ dell’algoritmo del software con cui viene gestita una prova concorsuale e, dunque, la sua sottoposizione agli artt. 22 e ss. della legge generale sul procedimento amministrativo.
Accanto a ciò, il medesimo Giudice ha nuovamente affrontato le questioni relative alla rilevanza del “codice sorgente” ai fini difensivi rispetto alle esigenze di riservatezza e di sicurezza informatica paventate nell’ambito di precedenti ed analoghi giudizi dal CINECA, fornitore privato del software, ribadendo la necessità di concedere l’accesso al codice in questione, non potendosi ritenere che l’adozione di strumenti informatici per l’espletamento di procedure selettive pubblicistiche di tipo comparativo possa andare a detrimento del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.
La pronuncia appena ripercorsa si pone sulla scia di quella giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato che, nel comporre una contrapposizione di orientamenti all’interno della medesima sezione del T.A.R. Lazio, sede di Roma, ha chiarito la portata e la natura dell’algoritmo utilizzato da una Pubblica amministrazione nell’ambito di procedure concorsuali pubbliche[2]. Più precisamente, sul presupposto che, nello specifico caso esaminato dai Giudici di palazzo spada, “il ricorso all’algoritmo va correttamente inquadrato in termini di modulo organizzativo, di strumento procedimentale ed istruttorio, soggetto alle verifiche tipiche di ogni procedimento amministrativo, il quale resta il modus operandi della scelta autoritativa, da svolgersi sulla scorta delle legislazione attributiva del potere e delle finalità dalla stessa attribuite all’organo pubblico, titolare del potere”, l’esigenza di conoscere i meccanismi tecnici di funzionamento del software utilizzato nell’ambito di procedure concorsuali pubbliche veniva legato all’esigenza di assicurare il diritto alla spiegazione della decisione frutto di un ‘processo decisionale automatizzato’, come positivizzato dall’art. 22 del GDPR, Reg. UE n. 679/16, ai sensi del quale l’ “interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona”.
In questo senso, i principi di derivazione euro-unitaria contenuti nel Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, combinati con quelli nazionali utili ad assicurare la trasparenza dell’agire amministrativo hanno rappresentato la base normativa per consentire ai partecipanti ad un concorso pubblico l’accesso al codice sorgente del software che ha gestito la prova concorsuale e, dunque, che ne ha determinato gli esiti.
Continua, pertanto, la riflessione del Giudice amministrativo sui nuovi strumenti informatici a disposizione delle Amministrazioni pubbliche per l’assunzione di decisioni che riguardano la sfera pubblica e privata, con l’adozione di un’ulteriore pronuncia a sostegno della conclusione secondo cui, nel momento in cui la regola tecnica diviene regola dell’agire amministrativo, permangono (ed, anzi, si amplificano) le esigenze del privato destinatario della decisione a conoscere il meccanismo, seppur automatizzato, mediante il quale è stata adottata quella decisione amministrativa.
[1] Cfr., ex multiis, T.A.R. Lazio, sede di Roma nn. 7370/20 e 7526/20.
[2] Cfr, ex multiis, Cons. St., VI, 13.12.19, n. 8472 riguardante il caso dell’algoritmo utilizzato per i trasferimenti dei docenti nell’ambito della procedura nazionale di mobilità attuata con ordinanza ministeriale n. 241/2016 in attuazione dell’art. 1, co. 108 della L. n. 107/15.