IL CONSIGLIO DI STATO CHIARISCE LA NATURA GIURIDICA DELL’ATTESTAZIONE SOA E I LIMITI DELLA SUA CONTESTAZIONE IN GIUDIZIO
Il commento a cura dell’Avv. Giuseppe Imbergamo e del Dott. Francisco Sandomenico
Il Consiglio di Stato, con una innovativa pronuncia, ha espresso rilevanti indicazioni sulla natura giuridica delle attestazioni SOA e sui limiti invalicabili della loro contestazione in sede giudiziaria.
Condividendo totalmente la linea difensiva sostenuta delle due SOA resistenti che avevano visto impugnate proprie attestazioni – assistite dagli avvocati Pierluigi Piselli, Alessio Cicchinelli e Alessandro Bonanni – la sez. V, con sentenza n. 4622 del 14.06.2021 ha ritenuto che il rilascio delle attestazioni integri una funzione pubblica di certificazione, potendosi equiparare l’attestato ad un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso del possesso dei requisiti in esso attestati.
I giudici di Palazzo Spada hanno affermato, quindi, che la certificazione SOA (al pari del DURC) è vincolante per l’amministrazione aggiudicatrice, che non può sindacarne la correttezza o veridicità nel corso delle verifiche circa la sussistenza dei presupposti di partecipazione alla gara degli operatori economici.
Inoltre, la correttezza e/o veridicità delle attestazioni SOA, essendo queste equiparabili ad un atto pubblico facente fede fino a querela di falso, non può essere contestata – in via principale o anche solo incidentale – innanzi al giudice amministrativo, bensì solamente avanti a quello civile con la formale proposizione di una querela di falso.
La pronuncia in esame ha affrontato un’ulteriore tematica, di grande interesse per le SOA, delineando in modo chiaro il novero delle fonti che vincolano l’operato degli organismi di attestazione nel compimento delle verifiche loro demandate.
In particolare, a fronte della contestazione secondo cui le SOA non si sarebbero attenute a verifiche asseritamente desumibili dalle Norme tecniche per le costruzioni del 2018, il Consiglio di Stato ha precisato che le disposizioni ed i requisiti contenuti nelle NTC 2018 attengono ad un contesto del tutto diverso dalle qualificazioni SOA, e che l’attività di attestazione è disciplinata esclusivamente dalle norme previste dal d.P.R. n. 207 del 2010 e dal d.m. n. 248 del 2016, oltre a quanto previsto dal Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, approvato dall’ANAC.