L’ESTENSIONE DEI POTERI SANZIONATORI DELL’ANAC
Il commento a cura degli Avv. Giuseppe Imbergamo e Patrizio Giordano
Il TAR del Lazio, sede di Roma, con una sentenza innovativa, si è pronunciato sull’estensione dei poteri sanzionatori dell’Anac in ipotesi di false e/o omesse dichiarazioni rese nell’ambito di procedure di gara, operando un preciso distinguo tra le omissioni dichiarative suscettibili di rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e quelle riferibili al potere di annotazione dell’Anac, di cui all’art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016.
Nel caso al vaglio del Collegio, difatti, la ricorrente era stata sanzionata dall’Autorità per violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c) ed f-bis), del d.lgs. 50/2016, con relativa annotazione nel casellario informatico degli operatori economici dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, per avere omesso, nella procedura di gara all’esito della quale era risultata aggiudicataria, di rendere noto alla stazione appaltante il fallimento della propria dante causa, nell’ambito del quale il curatore fallimentare aveva esercitato il recesso dal contratto di affitto del ramo di azienda stipulato con la ricorrente medesima.
Condividendo la linea difensiva sostenuta dalla società ricorrente, assistita in giudizio dagli Avvocati Pierluigi Piselli, Daniele Bracci e Alessio Cicchinelli, la Sez. I, con sentenza n. 9421 del 30.08.2021, ha affermato che ai fini dell’irrogazione delle sanzioni devono ritenersi rilevanti esclusivamente le condotte espressamente previste dall’art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, ovvero l’omissione di informazioni espressamene richieste dalla stazione appaltante e le false dichiarazioni.
Di tale disposizione, precisa il TAR, deve essere prescelta un’interpretazione restrittiva, in quanto la segnalazione comporta l’apertura di un procedimento finalizzato all’applicazione della misura interdittiva dalla partecipazione alle pubbliche gare, con effetti general-preventivi pregiudizievoli anche più di quelli prodotti da una sanzione vera e propria.
Ne deriva che la mera omissione di informazioni dovute e rilevanti per l’ammissione del concorrente alla procedura se da un lato, previa valutazione della stazione appaltante, può dar luogo al provvedimento escludente, d’altro canto non può determinare la successiva applicazione di sanzioni da parte dell’Autorità, dovendosi trattare o di un’omissione di informazioni specificatamente richieste o di dichiarazioni false.
Nella fattispecie, il TAR Lazio ha riconosciuto alla ricorrente di non aver rifiutato informazioni al riguardo richieste, né positivamente reso dichiarazioni false, con la conseguenza che, aderendo all’interpretazione restrittiva della disposizione, non avrebbe potuto essere applicata la fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 213 comma 13 del d.lgs. 50/2016.