LA PRATICA DELL’APPROPRIAZIONISMO NELLA STORIA DELL’ARTE, TRA FAIR USE AMERICANO E DIRITTO D’AUTORE ITALIANO

L’approfondimento a cura dell’Avv. Pierluigi Piselli e della Dottoressa Serena Nardoni

 

Nel corso di queste ultime settimane, lo Studio Legale Piselli and Partners ha collaborato con la galleria d’arte digitale Breezy e il duo artistico Hackatao nella realizzazione di una rubrica di approfondimento dedicata al fenomeno dell’appropriazionismo, ripercorrendone alcuni casi giurisprudenziali particolarmente rilevanti, che hanno contribuito a scrivere nuove pagine della storia dell’arte. L’appropriazionismo consiste nella individuazione da parte dell’artista di un particolare oggetto compiuto, da riarrangiare (o remixare) e ricontestualizzare, per creare qualcosa che può discostarsi in modo più o meno evidente dalla matrice, dando origine ad una creazione nuova.

Si è detto, per l’appunto, che questo tipo di intervento può essere più o meno pervasivo e da ciò dipendono una serie di implicazioni giuridiche, alcune delle quali sono state affrontate nella nostra rubrica. In particolare, quando questo processo ha ad oggetto un’opera d’arte protetta dal diritto d’autore, è lecito considerare questo remix come opera d’arte a sé, legittimata da quello che gli statunitensi chiamano fair use, o piuttosto l’opera derivata dovrebbe godere di un’autorizzazione rilasciata dall’artista remixato (secondo una logica più protezionistica, sposata dall’ordinamento italiano)?

Mentre alcuni casi appaiono di facile risoluzione, come “La Gioconda con i baffi”, dato che l’opera ispiratrice, realizzata da Leonardo Da Vinci, è in pubblico dominio e quindi non soggetta a Copyright, la maggior parte delle volte rispondere a questo interrogativo non è altrettanto semplice e richiede una valutazione specifica per la singola fattispecie concreta.

La posizione del diritto statunitense, nell’ottica di incentivare la maggior libertà d’espressione possibile, ha coniato l’istituto del fair use, per mezzo del quale un’opera d’arte soggetta a Copyright può essere utilizzata da terzi anche senza la preventiva autorizzazione da parte dell’autore.

La Legge sul Copyright del 1976 funge da “cornice giuridica” all’istituto, fissando i criteri identificativi del fair use e le finalità di utilizzo del materiale protetto (quali la critica, il commento, la cronaca, la didattica, la ricerca e la parodia).

U.S. Code, Title 17, Chapter 1, § 107: Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phone records or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright.

Basandosi su tale articolo, la giurisprudenza ha elaborato un test che considera 4 fattori, al fine di determinare se l’uso di un’opera precedente costituisca fair use:

(a) La finalità e la natura dell’uso, valutando se tale uso sia commerciale o se abbia invece una finalità educativa non lucrativa;

(b) La natura dell’opera autoriale;

(c) La quantità e l’importanza della parte dell’opera utilizzata rispetto all’opera intera;

(d) L’effetto dell’uso sul mercato potenziale o sul valore dell’opera utilizzata.

Si tratta pur sempre di criteri elaborati dalla giurisprudenza, da cui possono scaturire perfino orientamenti completamente opposti. In questo senso iconico è l’artista americano Jeff Koons, protagonista di due pronunce tra loro divergenti.

Nella scultura “A String of Puppies” (1988), Koons realizza una copia esatta del medesimo soggetto fotografato da Rogers nel 1980, rimuovendo la nota di Copyright dalla fotografia. Quando Rogers viene a conoscenza del fatto, cita Koons in giudizio. Questi, già noto alla Corte per casi simili, prova ad appellarsi al fair use e all’uso parodistico della fotografia sostenendo, infatti, che la sua opera era nata come una critica al sistema economico consumistico. Una tesi che non convince la Corte, perché non si tratterebbe di una critica in senso lato della società, avendo effettuato una riproduzione fedele in tutto e per tutto all’opera precedente, senza corrispondere i diritti dovuti all’autore.

Nell’opera “Niagara” (2000), Koons si serve della fotografia di Andrea Blanch, realizzata per una pubblicità di Gucci e raffigurante due piedi incrociati con indosso dei sandali. La pronuncia della Corte, stavolta, è a suo favore: essa stabilisce che in questo caso sia riscontrabile una sostanziale modificazione e reinterpretazione dell’originale che giustifica il fair use, essendo la citazione pubblicitaria inserita in un dipinto di notevoli dimensioni, tra tre ulteriori coppie di piedi, su uno sfondo completamente diverso e con un capovolgimento verticale del soggetto.

Un margine discrezionale talmente sottile da dar luogo a incongruenze decisionali anche relativamente ad un medesimo caso, come avvenuto in Cariou vs Prince. Il fotografo francese Patrick Cariou aveva pubblicato nel 2000 una raccolta di fotografie realizzate nei sei anni trascorsi in una comunità di rastafariani jamaicani, intitolata “Yes, Rasta”. Da questo catalogo, tra il 2007 e il 2008, l’artista americano Richard Prince decide di trarre 41 immagini con rielaborazioni più o meno importanti, per dare vita ad un ciclo di opere dal titolo “Canal Zone”. Con la circolazione di alcune opere della raccolta, il fotografo decide di citare in giudizio Prince per violazione del diritto d’autore. Dalla lettura dei parametri del fair use test (dal Copyright Act, 1976) e della giurisprudenza precedente, la Corte distrettuale si schiera a favore di Cariou, non rinvenendosi alcun intento di dialogo da parte di Prince con le immagini fotografiche: perché vi sia fair use, è necessario che l’intervento successivo sia un “commento” dell’originale.

In Corte d’Appello questo approccio restrittivo viene superato, dando spazio alle esigenze estetiche e i metodi dell’appropriazionismo fino a far scomparire il requisito del “commento” dell’opera altrui, concentrandosi esclusivamente sull’originalità dell’opera successiva in termini di significato. Con questa decisione si recide definitivamente ogni legame con il Copyright dell’opera di Cariou.

Diversamente si pone l’ordinamento italiano che, come accennato, è particolarmente stringente sul tema. Nella Legge n. 633 del 22 aprile 1941, all’art. 18 si legge: [è diritto esclusivo dell’autore il diritto di elaborare che] comprende tutte le forme di modificazione, elaborazione e di trasformazione dell’opera.

E ancora, all’art. 20: Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione.

Dal combinato disposto dei due articoli emerge che l’autore, secondo l’ordinamento italiano, vanta sempre il diritto esclusivo di intervenire sull’originale da lui stesso realizzato e ogni ulteriore modificazione ad opera di terzi deve essere da lui autorizzata, facendo salvo il suo diritto di opporsi ad ogni operazione che egli possa reputare lesiva della sua reputazione.

Tra tutti, il caso probabilmente più interessante, proprio perché riprende la stessa logica di pensiero americana, risale al 2011, con una sentenza che ha visto come protagonisti la fondazione italiana Giacometti, da un lato, e l’artista americano John Baldessarri e Fondazione Prada, dall’altro. Quest’ultima aveva presentato, nei suoi spazi espositi, la serie “The Giacometti Variations”, delle forme scultoree tratte dalle silhouette di Giacometti, non autorizzate dalla Fondazione dell’artista.

La decisione del giudice del tribunale di Milano si è avvalsa di principi ricavati dal fair use, riscontrando alla base dell’atto creativo intenti completamente diversi: se la storia che Giacometti intendeva raccontare era quella delle privazioni subite dal popolo italiano durante il periodo bellico, quella di Baldessarri critica l’ideale estetico della donna moderna, nella sua eccessiva magrezza. Una divergenza che emerge anche sul piano espressivo, con la scelta dell’artista americano di farne una riproduzione seriale, ingigantita e vestita di tessuti multicolori e accessori. Queste variazioni sono quindi delle opere originali che hanno perso il carattere ermeneutico ed essenziale della poetica di Giacometti.

D’altronde lo stesso Pablo Picasso nel 1952 scriveva: Supponiamo che si vogliano copiare Las Meninas in maniera pura e semplice; arriverebbe il momento in cui, se fossi io a intraprendere questo lavoro, direi a me stesso: “Che cosa ne uscirebbe se mettessi questo personaggio qui, un po’ più a destra o un po’ più a sinistra?”. E proverei a fare a modo mio senza più preoccuparmi di Velázquez. Questo atteggiamento mi porterebbe certamente a modificare la luce o a disporla in modo diverso per aver cambiato di posto un personaggio. Così a poco a poco farei un Las Meninas, che un pittore specializzato in copie rifiuterebbe: non sarebbero Las Meninas, come gli appaiono nella tela di Velázquez, sarebbero le mie Meninas.

In conclusione, ricordiamo l’ultimo caso italiano, i cui esiti sono ad oggi ancora sospesi.

L’artista italo-sudafricana Alessia Babrow ha citato in giudizio il Vaticano per essersi appropriato di un suo murales localizzato a Roma – senza averla informata o citata – per la realizzazione di una serie di francobolli da mettere in vendita in occasione della Santa Pasqua 2020.

Questo caso apre a molteplici profili di diritto:

  1. l’artista non è stata informata dell’appropriazione, non essendo nemmeno stata citata quale autrice, nè ha prestato il proprio consenso;
  2. L’opera originaria è stata modificata, anche qui senza consenso, con l’apposizione del prezzo e l’associazione al simbolo del Vaticano e alla Santa Sede, nonché della dicitura “Pasqua 2020”;
  3. La destinazione dell’opera d’arte è stata snaturata, dalla fruizione libera allo scopo commerciale a vantaggio esclusivo del Vaticano (si parla di 80mila francobolli emessi, al prezzo di 1,15 euro ciascuno)

Ora, dopo aver fatto causa al Vaticano, Alessia Babrow chiede un risarcimento di 130mila euro.

Conclusioni

Con l’evoluzione dei mezzi di comunicazione, la circolazione e la trasmissione di informazioni e metadati ha assunto incredibile velocità, tanto da rendere incontrollabili gli scambi via web.

L’interrogativo che ci siamo posti con questa rubrica è se sia possibile e, in caso, effettivamente producente, attuare i tradizionali strumenti autorizzatori e di controllo.

In questo senso, infatti, per assecondare questa fluidità di scambio, nel tempo sono nate diverse realtà sottratte al vincolo del diritto d’autore, ossia il fair use, il pubblico dominio (ivi presentati) e il copyleft (in cui è lo stesso autore a rinunciare volontariamente ai propri diritti, consegnando l’opera al libero riutilizzo, eventualmente conservando alcune condizioni e limitazioni – per esempio la necessità di citare la fonte).

Resta comunque forte la necessità di tutelare artisti e collezionisti da pratiche di appropriazione illecite, che possano arrecare danno o compromettere i loro diritti morali ed economici.

Non esiste una soluzione univoca, ad oggi, ma certamente è necessario alimentare il dialogo tra la comunità artistica e il mondo del diritto, affinché i tradizionali strumenti giuridici possano essere ripensati alla luce delle nuove esigenze e dei più moderni strumenti tecnologici.

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