AL VIA LA SPERIMENTAZIONE FINTECH AI SENSI DEL D.M. 100/2021.
Si apre oggi la prima finestra temporale per la presentazione di progetti innovativi nel settore bancario, finanziario e assicurativo.
Avv. Alessio Cicchinelli, Avv. Luca D’Agostino
Oggi, 15 novembre 2021, si apre la prima finestra temporale per la presentazione di progetti Fintech nell’ambito della sandbox prevista dal D.M. 100/2021.
La sandbox regolamentare è un ambiente controllato dove intermediari vigilati e operatori del settore FinTech possono testare, per un periodo di tempo limitato, prodotti e servizi tecnologicamente innovativi nel settore bancario, finanziario e assicurativo. La sperimentazione avverrà in costante dialogo con le autorità di vigilanza (Banca d’Italia, CONSOB e IVASS), potendo eventualmente beneficiare di un regime semplificato transitorio.
Il Regolamento del MEF, attuativo della delega prevista dal Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”), definisce la “Disciplina del Comitato e della sperimentazione FinTech”, dettando disposizioni specifiche sulle modalità e i termini di presentazione delle richieste.
Il Dipartimento Innovation dello Studio Legale Piselli and Partners ha preso parte attiva nella definizione del framework sperimentale fin dalla consultazione pubblica avviata dal MEF sulla proposta di regolamento, facendosi portavoce delle esigenze dei soggetti interessati a fare ingresso nel mercato italiano.
Da oggi, con l’apertura del termine per la presentazione delle richieste, il regime è divenuto pienamente operativo.
Chi può presentare la richiesta?
La sperimentazione può essere richiesta per un’attività di innovazione tecnologica che incide sul settore bancario, finanziario o assicurativo e che, alternativamente:
A) È soggetta all’autorizzazione o all’iscrizione in un albo, elenco o registro da parte di almeno una delle autorità di vigilanza (Consob, Banca d’Italia, IVASS)
B) pur essendo in astratto soggetta ad autorizzazione o iscrizione in un albo, elenco o registro da parte di almeno un’autorità di vigilanza, rientra in un caso di esclusione previsto dalla legge, ivi comprese le ipotesi in cui l’attività non è svolta nei confronti del pubblico o è svolta nei confronti di un pubblico circoscritto ai sensi di legge;
C) consiste in un servizio o in un’attività che incide su profili oggetto di regolamentazione dei settori bancario, finanziario o assicurativo da prestare in favore di un soggetto vigilato o regolamentato, ovvero in favore di un soggetto avente sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea e operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi;
D) viene svolta da un soggetto vigilato o regolamentato da almeno una delle autorità dI vigilanza avente in Italia la propria sede legale o una succursale, ovvero da un soggetto avente sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea e operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi.
Presupposti per l’ammissibilità alla Sperimentazione
L’ammissione alla sperimentazione può essere consentita a condizione che l’attività soddisfi tutti i seguenti requisiti:
1) Innovatività: L’attività è significativamente innovativa, ovvero, mediante l’impiego di nuove tecnologie, contribuisce ad offrire servizi, prodotti o processi nei settori bancario, finanziario o assicurativo che siano realmente nuovi e diversi rispetto a quanto già presente sul mercato nazionale.
2) Deroga a norme di legge: Per le modalità in cui è prospettata, richiede la deroga a uno o più orientamenti di vigilanza o atti di carattere generale adottati dalle autorità di vigilanza, nonché a una o più norme o regolamenti adottati dalle medesime autorità di vigilanza, oppure gli elementi di novità di cui alla lettera a) richiedono una sperimentazione e un esame congiunto con una o più autorità di vigilanza.
3) Utilità: L’attività apporta valore aggiunto per almeno uno dei seguenti profili:
- arreca benefici per gli utenti finali in termini di qualità del servizio, promozione della concorrenza, condizioni di accesso, disponibilità, tutela dell’utente finale o costi;
- contribuisce all’efficienza del sistema bancario, finanziario, assicurativo o degli operatori che vi partecipano;
- rende meno onerosa o più efficace l’applicazione della regolamentazione del settore bancario, finanziario, assicurativo;
- consente un miglioramento dei sistemi, delle procedure o dei processi relativamente alla gestione dei rischi.
4) Fattibilità: per le modalità in cui è prospettata è in uno stato sufficientemente avanzato per la Sperimentazione, ed è prospettata come sostenibile da un punto di vista economico e finanziario o ha comunque una copertura finanziaria adeguata.
Dialogo informale e presentazione della richiesta
Prima della presentazione della richiesta, gli operatori interessati possono avviare interlocuzioni informali con le Autorità di vigilanza. Le interlocuzioni sono volte a fornire supporto ai richiedenti anche nell’individuazione dell’autorità di vigilanza competente. Si tratta di una procedura particolarmente snella e priva di formalità, utile ad indirizzare al meglio lo sviluppo del progetto dell’operatore richiedente.
Per la presentazione della richiesta di accesso alla sandbox, l’operatore interessato dovrà presentare una descrizione dettagliata del progetto (obiettivi, durata, motivi per i quali si richiede una fase di sperimentazione) e degli elementi di novità, accompagnata da uno Studio preliminare di fattibilità (proof of concept) contenente una valutazione prospettica della sostenibilità economica e finanziaria o della copertura finanziaria del progetto.
Nella domanda dovranno essere indicati gli estremi della deroga normativa richiesta durante il periodo di sperimentazione, illustrando altresì le ragioni per le quali si chiede la deroga.
Si tratta di un regime estremamente favorevole per la sperimentazione di progetti innovativi in ambito Fintech (tra cui anche applicazioni Blockchain o DLT e, in generale, smart technologies nei settori bancario, finanziario e assicurativo), al fine di ottenere una licenza provvisoria e rendere l’iniziativa sperimentale pienamente compliant con il dettato normativo.