LA CASSAZIONE SI PRONUNCIA SULL’OSSERVANZA DELLE BAT IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA CHE CARATTERIZZA L’ILLECITO DI CUI ALL’ART. 452 QUATERDECIES C.P.

Con la sentenza n. 33089 del 7 settembre 2021 la sezione penale della Cassazione chiarisce alcuni punti dirimenti sull’interpretazione della condotta che caratterizza l’illecito di cui all’art. 452 quaterdieces c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti. La norma incriminatrice, infatti, non risulta del tutto lineare nella sua formulazione, tanto da lasciare alcuni spazi di indeterminatezza, e con la sentenza in commento la giurisprudenza affronta, per la prima volta, la problematica dell’interpretazione della “abusività” per inosservanza delle BAT – Best Available Techniques.

In merito si rammenta che la legge (art. 29-bis del D.Lgs. 152/2006) prevede che, al fine di raggiungere il più alto livello di protezione possibile dell’ambiente, il rilascio delle A.I.A (Autorizzazioni integrate ambientali) prevede che il gestore dell’impianto sia obbligato al rispetto delle migliori tecniche disponibili (BAT) ovverosia le tecniche impiantistiche, di controllo e di gestione che – tra quelle tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili per ogni specifico contesto – garantiscono bassi livelli di emissione di inquinanti e, al contempo, ottimizzano i consumi di materie prime. In virtù dell’adozione della migliore tecnica possibile sono elaborati i cd. BREF, una serie di documenti di riferimento che coprono la maggior parte delle attività industriali elencate nell’allegato 1 della direttiva IED – Direttiva 2010/75/UE e le relative tecniche di gestione.

La sentenza riguarda un ricorso per misura cautelare in cui il P.M evidenziava che l’A.I.A rilasciata ad un impianto di rifiuti era in contrasto con le BAT di settore emanate con la decisione in esecuzione UE 2018/1147 della Commissione. Nella specie, il nodo sciolto dalla Corte è sull’interpretazione dell’avverbio “abusivamente” che deve caratterizzare la condotta prevista per l’integrazione del delitto di traffico di rifiuti, seppur in presenza di autorizzazione. Il requisito dell’abusività della condotta richiesto per il delitto in esame può, infatti, ritenersi sussistente tanto con riferimento ad attività “clandestine”, perché poste in essere in totale assenza di titolo abilitativo, quanto in presenza di attività apparentemente legittime; anzi, si è aggiunto in dottrina, esso comprende anche la “mera inosservanza di principi generali stabiliti dalla legge o da altre disposizioni normative e richiamati o non nell’atto abilitativo, atteso che lo svolgimento di determinate attività in spregio alle regole generali che la disciplinano non potrebbe ritenersi comunque legittimo, anche se formalmente autorizzato ”.

Nella sentenza in esame, la Cassazione ritiene, quindi, “abusiva” un’attività svolta in difformità dalle prescrizioni della autorizzazione ambientale e delle BAT, affermando il principio che “la verifica della rispondenza delle autorizzazioni ambientali alle BAT, in relazione al tipo di attività svolta e alla incidenza della eventuale difformità, e, in ogni caso, il rispetto di queste ultime (anche in questo caso tenendo conto del tipo di attività e della rilevanza della eventuale inosservanza delle BAT Conclusions), assume rilievo al fine dell’accertamento della abusività della condotta, in quanto le stesse concorrono a definire il parametro, di legge o di autorizzazione, di cui è sanzionata la violazione e la cui inosservanza, se incidente sul contenuto, sulle modalità e sugli esiti della attività svolta, può determinare la abusività di quest’ultima, in quanto esercitata sulla base di autorizzazione difforme da BAT Conclusions rilevanti ai fini di tale attività o in violazione di queste ultime ”.

In sostanza la Cassazione conclude che, anche in presenza di una autorizzazione difforme, l’inosservanza delle BAT comporta l’abusività della condotta, valutabile ai fini della integrazione del delitto di traffico illecito di rifiuti, mettendo così un punto ad un iter interpretativo iniziato tempo fa.

 

Sentanza Penale Sez.3 Num.33089 Anno 2021

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