D.M. per il mercato criptovalutario

CRIPTOATTIVITÀ E CAMBIAVALUTE VIRTUALI. IN ARRIVO IL D.M. DI ATTUAZIONE DEL D. LGS. 141/2010

A distanza di quasi un lustro dall’emanazione del D. Lgs. 90/2017 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato la versione definitiva del D.M. che disciplina l’attività degli operatori professionali del mercato criptovalutario.

Il testo del decreto, passato per la bollinatura, sembra prossimo alla pubblicazione in Gazzetta. Benché la normativa fosse stata al centro di una consultazione pubblica conclusasi il 18 febbraio 2018, negli anni successivi non ha mai visto la luce; ciò ha di fatto impedito il funzionamento della sezione speciale del Registro dei Cambiavalute dedicata ai prestatori di servizi per l’utilizzo di valuta virtuali.

Nel dettaglio, l’art. 17-bis, comma 8-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, introdotto dal citato D. Lgs. 90/2017, e novellato dal D. Lgs. 125/2019, ha esteso ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale la disciplina dettata per i cambiavalute “tradizionali”, ivi compreso l’obbligo di iscrizione in una apposita sezione speciale tenuto dall’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (di seguito OAM).

Il decreto di prossima emanazione ribadisce che l’esercizio in Italia dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale «è riservato ai soggetti che siano iscritti nella sezione speciale del registro», e che la comunicazione all’OAM «costituisce condizione essenziale per l’esercizio legale dell’attività».

L’OAM dovrà avviare la gestione della sezione speciale del registro entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto; a quel punto gli operatori che già esercitano l’attività dovranno effettuare la comunicazione entro sessanta giorni dalla predetta data. In caso di mancato rispetto del termine «l’obbligo di comunicazione si considera non assolto e l’eventuale esercizio dell’attività da parte dei predetti prestatori è considerato abusivo».

Il decreto definisce nel dettaglio il contenuto della comunicazione che, oltre ai dati anagrafici e ai recapiti della persona fisica o dell’ente esercente, dovrà indicare: la tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale; la tipologia di servizio prestato tra quelli indicati nell’allegato; le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operatività; l’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto etc.

Importanti previsioni concernono anche la compliance antiriciclaggio. Si prevede infatti la collaborazione tra l’OAM e le autorità preposte alla prevenzione dei flussi illeciti. L’Organismo dovrà fornire su richiesta, ogni informazione e documentazione detenuta in forza della gestione della sezione speciale del registro, ivi compresi i dati trasmessi dagli iscritti.

I prestatori di servizi saranno infatti tenuti a trasmettere all’OAM, con cadenza trimestrale e per via telematica, i dati relativi alle operazioni effettuate in Italia (tra cui i dati identificativi del cliente, e quelli relativi all’operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi per singolo cliente). I dati trasmessi saranno conservati per un periodo di dieci anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio, di sicurezza e di recupero dei dati.

Si tratta di una normativa con importanti ricadute per gli operatori del mercato italiano, che dovranno attivarsi prontamente per proseguire l’attività in linea con le previsioni di legge.

Luca D’Agostino

Alessio Cicchinelli

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