RIFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI, STAZIONI APPALTANTI E CENTRALI DI COMMITTENZA
LEGGE DELEGA DI RIFORMA ALLA MATERIA DEI CONTRATTI PUBBLICI: LA QUALIFICAZIONE DI STAZIONI APPALTANTI E CENTRALI DI COMMITTENZA
contrati pubblici stazioni appaltantiApprofondimento a cura dell’Avv. Chiara Pisano
contrati pubblici stazioni appaltanti
Abstract: La recente legge delega di riforma della materia dei contratti pubblici ripropone una delle novità principali che hanno caratterizzato il Codice dei contratti pubblici attualmente in vigore: la qualificazione delle stazioni appaltanti. Obiettivo della legge delega, dunque, è, anzitutto, quello di portare a compimento una delle principali novità che erano presenti nel D. Lgs. n. 50/16, ad oggi rimasta priva di effettiva attuazione. In questo senso, il Legislatore delegante intende nuovamente puntare sulla riduzione del numero delle stazioni appaltanti e sulla maggiore specializzazione del personale, nell’ottica di una complessiva evoluzione qualitativa della domanda pubblica di acquisto di lavori, servizi e forniture. Ciò, anche al fine di perseguire gli obiettivi contenuti nel PNRR, che tendono verso una sempre maggior digitalizzazione ed innovazione delle PA.
Qualifica delle stazioni appaltanti
Il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti è stato introdotto con il Codice 50 del 2016 attualmente in vigore e viene nuovamente proposto anche all’interno della recente Legge delega sui contratti pubblici. Più precisamente, l’art. 1, comma 2, lett. c) della Legge n. 78/22 prevede come principio/criterio direttivo la
“ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, afferenti ai settori ordinari e ai settori speciali, al fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonché l’accorpamento e la riorganizzazione delle stesse, anche mediante l’introduzione di incentivi all’utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l’espletamento delle gare pubbliche; definizione delle modalità di monitoraggio dell’accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti; potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti, anche mediante la previsione di specifici percorsi di formazione, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali”.
L’obiettivo della legge delega, dunque, è, anzitutto, quello di portare a compimento una delle principali novità che erano presenti nel D. Lgs. n. 50/16, ad oggi rimasta priva di effettiva attuazione. In questo senso, il Legislatore delegante intende nuovamente puntare sulla riduzione del numero delle stazioni appaltanti e sulla maggiore specializzazione del personale, nell’ottica di una complessiva evoluzione qualitativa della domanda pubblica di acquisto di lavori, servizi e forniture. D’altra parte, l’esigenza di ridurre il numero delle stazioni appaltanti e aumentarne le competenze si collega anche agli obiettivi contenuti nel PNRR, che tendono verso una sempre maggior digitalizzazione ed innovazione delle PA.
Rispetto al contenuto della disciplina sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, l’attuale articolo 38 del D.lgs. n. 50/2016 pone l’accento sull’importanza della qualificazione delle stazioni appaltanti in quanto essa “ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:
- capacità di progettazione;
- capacità di affidamento;
- capacità di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera” (art. 38, comma 3, D.lgs. n. 50/2016).
Tale disciplina ha trovato di recente ulteriore impulso nella delibera ANAC n. 141 del 30.3.2022[1]. In questo provvedimento, l’ANAC ha fissato i requisiti (di base e premianti) necessari per giungere alla qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.
In particolare, nel citato documento ANAC emerge chiaramente la necessità di rendere operativa la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, dal momento che essa “attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro”.
Riprendendo quanto era già previsto nel Codice 50/2016, gli ambiti nei quali le stazioni appaltanti si dovranno qualificare sono quelli relativi alla capacità di progettazione delle gare, affidamento e verifica dell’esecuzione dell’intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera. Inoltre, la citata delibera ANAC introduce una serie di requisiti (alcuni di base – dei quali occorre necessariamente il possesso – ed altri premianti) che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza dovranno dimostrare di possedere per giungere alla qualificazione nel settore o nei settori prescelti. Di particolare importanza, poi, è il requisito relativo al “sistema di formazione e aggiornamento del personale”, il cui possesso si potrà dimostrare attraverso gli attestati conseguiti dai dipendenti a seguito della frequenza di corsi di formazione.
L’obiettivo, dunque, è quello di modellare una pubblica amministrazione più efficiente, digitalizzata e con personale ben formato e specializzato, il quale dovrà provvedere ad un aggiornamento delle proprie competenze tramite percorsi di formazione continua.
Al Legislatore delegato, dunque, la sfida di dare finalmente concreta attuazione ad un processo di aggiornamento e rafforzamento del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti ormai ineludibile e sempre più urgente.
[1] ANAC, linee guida recanti “attuazione – anche a fasi progressive – del sistema di qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici”