Innovazione e sostenibilità nei contratti pubblici – Legge Delega

 Innovazione e sostenibilità nei contratti pubblici – Legge Delega

A cura e dell’Avv. Giuseppe Imbergamo e della Dott.ssaTania Rea

Come è ben noto, tra gli impegni assunti dal Governo italiano per l’attuazione del PNRR, nel quadro delle c.d. “riforme abilitanti” figura la revisione del Codice dei contratti pubblici, il quale, come si rileva nello stesso PNRR, “ha causato diverse difficoltà attuative”.

Contratti Pubblici - Innovazione e Sostenibilità

Obiettivi della Riforma del Codice dei Contratti Pubblici

In particolare, la riforma del Codice dei Contratti Pubblici attualmente vigente è orientata verso “una disciplina più snella rispetto a quella vigente, che riduca al massimo le regole che vanno oltre quelle richieste dalla normativa europea”.

Infatti, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega del 21 giugno 2022, n. 78, dovrà adottare uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, al fine di adeguarla al diritto eurounitario e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali.

Secondo quanto previsto dal PNRR la semplificazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni è obiettivo essenziale per l’efficiente realizzazione delle infrastrutture e per il rilancio dell’attività edilizia: entrambi aspetti essenziali per la ripresa a seguito della diffusione del contagio da Covid-19. Tale semplificazione deve avere a oggetto non solo la fase di affidamento, ma anche quelle di pianificazione, programmazione e progettazione”.

In generale, si evince che l’obiettivo complessivo della riforma consiste nel razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici, dal momento che ad oggi si registra un quadro normativo di settore che ha perso parte della sua organicità, anche in virtù dei diversi interventi normativi adottati a seguito della pandemia da Covid-19.

Principi e criteri direttivi in ambito di investimenti in tecnologie verdi e digitali

Al comma 2, dell’art. 1 della legge delega (n. 78/2022), sono elencati i principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il legislatore delegato.

Ai nostri fini rileva la lettera f), che prevede la

“semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, in innovazione e ricerca nonché in innovazione sociale, anche al fine di conseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, e di incrementare il grado di eco sostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i criteri di cui al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020; previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri ambientali minimi, da rispettare obbligatoriamente, differenziati per tipologie ed importi di appalto e valorizzati economicamente nelle procedure di affidamento, e l’introduzione di sistemi di rendicontazione degli obiettivi energetico-ambientali; in seguito all’emanazione di nuovi decreti ministeriali in materia di criteri ambientali minimi, previsione di un periodo transitorio con tempi congrui per l’avvio della relativa applicazione; in seguito all’emanazione di nuovi decreti ministeriali in materia di criteri ambientali minimi, previsione di un periodo transitorio con tempi congrui per l’avvio della relativa applicazione”.

In altre parole, secondo questo criterio, bisognerà semplificare le procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali al fine di conseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e incrementare il grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche in conformità ai criteri di cui al Regolamento sulla Tassonomia ambientale.

Obiettivi e criteri del Regolamento sulla Tassonomia ambientale

Detto Regolamento sulla Tassonomia ambientale consiste in uno strumento basato su criteri scientifici e orientato verso la neutralità climatica ed è finalizzato a migliorare i flussi monetari verso attività sostenibili in tutta l’Unione Europea. Pertanto, dovrebbe guidare gli investimenti privati verso tecnologie e imprese più sostenibili con significative ricadute sul clima e sull’ambiente.

In particolare, sono sei gli obiettivi ambientali perseguito dal Regolamento:

  • la mitigazione del cambiamento climatico;
  • l’adattamento ai cambiamenti climatici;
  • l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
  • la transizione verso un’economia circolare;
  • la prevenzione e controllo dell’inquinamento;
  • la tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Ebbene, il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale sarà una condizione dell’affidamento degli appalti pubblici, che avverrà mediante la definizione dei criteri ambientali minimi – da rispettare obbligatoriamente – differenziati per tipologie ed importi di appalto e valorizzati economicamente nelle procedure di affidamento.

Novità introdotte  dalla Legge Delega in tema di innovazione e sostenibilità nei contratti pubblici

Tuttavia, si segnala che il criterio di cui alla suddetta lettera f), non si discosta molto da quello rinvenibile alla lettera p) della legge delega del Codice attualmente vigente. 

In particolare, la lettera p) prevede l’introduzione di

misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, facendo ricorso anche al criterio di aggiudicazione basato sui costi del ciclo di vita e stabilendo un maggiore punteggio per i beni, i lavori e i servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull’ambiente”.

Dunque, il criterio di cui alla lettera f) della nuova legge delega, si inserisce coerentemente nel quadro delle misure di transizione ecologica e sostenibilità ambientale previste dal PNRR, e si pone in continuità con l’attenzione al Green Public Procurement già espressa dal vigente Codice.

Si può quindi affermare che il discrimen sostanziale tra le due disposizioni sta nel fatto che nel primo periodo della lettera f) della nuova legge delega è previsto che il legislatore delegato dovrà rispettare il principio della semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, volte al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 in materia di sviluppo sostenibile.

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