CLAUSOLE SOCIALI OBBLIGATORIE: LA NUOVA LEGGE DELEGA IN MATERIA DEI CONTRATTI PUBBLICI PROMUOVE LA TUTELA DEI LAVORATORI

CLAUSOLE SOCIALI OBBLIGATORIE: LA NUOVA LEGGE DELEGA IN MATERIA DEI CONTRATTI PUBBLICI PROMUOVE LA TUTELA DEI LAVORATORI

Approfondimento a cura dell’Avv. Alessandro Bonanni e della Dott.ssa Gloria Ciacci

Abstract

La Legge Delega n. 78/22, di riforma della materia dei Contratti Pubblici, pone al centro della futura disciplina la tutela e la promozione del lavoro e dei lavoratori, in particolare nel caso di cambio di impresa appaltatrice, prevedendo “l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, specifiche clausole sociali”.

Segnatamente, la previsione di tali “specifiche clausole sociali” mira a introdurre criteri volti a tutelare:

  • la stabilità occupazionale del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto;
  • l’applicazione dei contratti collettivi nazionale e territoriali di settore;
  • la parità di trattamento economico e normativo per i lavoratori in subappalto contro il lavoro irregolare;
  • la promozione delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate. 

Tutto ciò potrebbe essere declinato, nel nuovo emanando Codice, non solo in termini di obblighi contrattuali che graveranno sull’affidatario della commessa pubblica, ma anche come meccanismi che intervengono già nella fase di gara, come requisiti minimi dell’offerta o condizioni di premialità.

APPROFFONDIMENTO COMPLETO

La Legge Delega 21 giugno 2022, n. 78, di riforma della materia dei Contratti Pubblici, all’art. 1, comma 2, lett. h), indica, tra i principi/criteri direttivi, la “… previsione dell’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nei bandi di gara, avvisi e inviti, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi beni culturali, e nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, specifiche clausole sociali ”. 

Tale previsione nella Legge Delega – impositiva dell’obbligo di inserimento di clausole sociali da inserire nei bandi di gara, avvisi e inviti – è espressione di una particolare attenzione del Legislatore rispetto alla tematica della tutela del lavoro e della sicurezza, nonché alle politiche inclusive dei soggetti svantaggiati. 

Sotto tale aspetto, la Legge Delega, nel prefigurare la futura disciplina in materia dell’istituto delle clausole sociali, si pone in continuità con la vigente disciplina di cui al D.lgs. n. 50/2016, conformandosi, peraltro, agli obiettivi europei previsti all’art. 151 TFUE, volti alla promozione dell’occupazione, al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, alla protezione e al dialogo sociale e allo sviluppo delle risorse umane, al fine, da un lato, di consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e, dall’altro, di contrastare l’emarginazione. 

L’istituto delle clausole sociali è infatti già attualmente previsto ai sensi dell’art. 50, D.lgs. n. 50/2016, secondo il quale:

per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell’Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto”. 

Entrambe le discipline (quella futura preconizzata dalla Legge Delega e quella attuale del vigente D.lgs. n. 50/2016), dunque, affermano l’esigenza di garantire e tutelare i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, in modo particolare nelle ipotesi di cambio di appalto. 

La Legge Delega, tuttavia, sembra voler rafforzare ulteriormente il perseguimento delle sottese finalità sociali, non limitandosi solo a confermare l’obbligatorietà delle clausole sociali, ma anche specificando che queste ultime potranno indicare criteri di garanzia e promozione sociale come requisiti necessari dell’offerta, o come meccanismi e strumenti di premialità applicabili già in fase di gara.

Viene inoltre espressamente sancita una facoltà, per le stazioni appalti, di riservare il diritto di partecipazione alle pubbliche gare a operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

Peraltro, il Legislatore mostra una particolare attenzione alla promozione della stabilità occupazionale dei lavoratori occupati nel comparto dei servizi, dedicandovi un’apposita previsione in materia di clausole sociali. La Legge Delega, infatti, all’art. 1, comma 2, lett. v), prevede l’obbligo di inserire specifiche clausole sociali nei bandi relativi all’affidamento dei servizi sociali e della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché – in generale – di tutti i servizi ad alta intensità di manodopera (vale a dire quelli in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto). Tutto ciò confermando – come già in effetti previsto dal vigente art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 – che tali affidamenti potranno intervenire solamente utilizzando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

È quindi chiara la ratio che emerge dalle disposizioni in esame, volta a garantire, sotto diversi aspetti, la stabilità occupazionale e contrastare le dinamiche concorrenziali suscettibili di andare a detrimento dei livelli salariali.

La Legge Delega, rispetto all’attuale D.Lgs. n. 50/2016, sembra quindi non solo confermare, ma senz’altro enfatizzare tali obiettivi di protezione sociale e di tutela dei lavoratori. 

Alla luce dei nuovi criteri sottesi all’istituto delle clausole sociali, è opportuno, dunque, domandarsi se la futura disciplina consentirà ancora di confermare l’orientamento della giurisprudenza amministrativa formatosi in materia, secondo il quale il regime della clausola sociale richiede un bilanciamento fra i valori costituzionali di libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) da un lato, e di diritto al lavoro (art. 35 Cost.) dall’altro. Allo stato attuale, infatti, in base all’orientamento giurisprudenziale prevalente, l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante, non essendo tale obbligo né assoluto né automatico. In altri termini, la previsione delle clausole sociali si inserisce, oggi, in un delicato bilanciamento tra la tutela dell’iniziativa economica e quindi di una effettiva concorrenza tra gli operatori economici, da un lato, e la garanzia e promozione di finalità sociali, dall’altro lato. 

Si dovrà quindi attendere l’emanazione del nuovo Codice in materia di contratti pubblici per verificare se il punto di equilibrio tra i diversi interessi sottesi all’istituto delle clausole sociali resterà il medesimo, e in quali termini la disciplina dettata sulle clausole sociali potrà avere riflessi anche nella fase di aggiudicazione dei contratti pubblici, condizionando non solo sotto il profilo della congruità della proposta economica, ma anche, eventualmente, i contenuti dell’offerta tecnica. 

clausole sociali nei contratti pubblici

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