DEVE ESSERE VERIFICATA EX ANTE LA SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI ED IL RISPETTO DEI TERMINI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 6 ottobre 2015
Il Presidente dell’Autorità Anticorruzione richiama le stazioni appaltanti al rispetto delle norme che prevedono la possibilità di bandire le gare solo dopo aver preventivamente verificato la sostenibilità finanziaria degli interventi che intendono realizzare, “anche in considerazione dei limiti del patto di stabilità, garantendone la permanenza anche in fase di esecuzione, coerentemente a quanto previsto nel bando di gara che, a norma dell’art. 64 D.Lgs n. 163/2006, deve contenere, tra l’altro, le informazioni di cui all’allegato IX del Codice dei contratti pubblici, ivi incluse quelle relative alle modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia”.
Aggiunge l’ANAC che la specifica disciplina dei termini e delle modalità di pagamento, previste nella lex specialis di gara, deve essere conforme alle prescrizioni normative di cui al D.Lgs n. 231/2002, come modificato dal d.lgs n. 192/2012. Pertanto, come già indicato nella determinazione dell’Autorità del 7 luglio 2010, n. 4, “non può ritenersi sufficiente che la stazione appaltante per derogare alla suddetta normativa puntuale, faccia in sede di bando un generico richiamo alla necessità del rispetto del patto di stabilità interno. Eventualmente, in via del tutto eccezionale, il bando potrà indicare quelle condizioni oggettive, specificamente individuate, che impediscono alla stazione appaltante di rispettare le condizioni di pagamento imposte dalle norme, purché le stesse non siano imputabili alla violazione del dovere generale che grava sulle amministrazioni pubbliche di verificare la compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”.
Il Presidente, rammenta, infine, che il mancato rispetto della disciplina sui pagamenti genera problematiche alla sostenibilità della partecipazione alle gare da parte dei soggetti privati, riducendone gli incentivi ed alterando, in tal modo, le condizioni di concorrenza sul mercato.