INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE E TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO, Corte dei conti N.173/22
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE E TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO: I CHIARIMENTI DELLA CORTE DEI CONTI
Così la Corte dei Conti Lombardia – delibera n. 173/22 del 18 Novembre 2022 – si è pronunciata in merito all’applicazione dell’incentivo previsto dall’articolo 113, comma 2 del codice appalti vigente; i magistrati contabili hanno sottolineato la natura dell’incentivo quale “surplus di retribuzione che, in chiave premiale-e derogatoria rispetto al principio della onnicomprensività della retribuzione ordinaria”, accede all’accezione più ampia della nozione di “gara” prefigurata nel quesito della stazione appaltante.
Il riconoscimento di tali incentivi è dunque esteso anche a tipologie di affidamento più ridotte e semplificate, riferibili quantomeno “allo svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare”, ivi compresa la disciplina derogatoria e temporanea introdotta dal decreto 77/2021 che ha previsto gli affidamenti diretti fino a 150.000 di lavori e 139.000 euro per servizi e forniture.
RUP assegnazioni dirette incentivi
PREMESSO IN FATTO NELL’INTERROGAZIONE DEL COMUNE
Il Sindaco del Comune di Fenegrò ha chiesto un parere alla Sezione per conoscere se “ sia possibile, ai fini dell’erogazione degli incentivi tecnici previsti dall’art.113 del d.lgs. 50/2016, adottare un’accezione estesa del requisito della procedura comparativa necessaria alla corresponsione di tali incentivi, tale da includere anche forme di affidamento più ridotte e semplificate, quali quelle riferibili allo svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare. Infatti, le modalità procedurali di cui all’art.36, comma2, lett. a), così come la disciplina derogatoria e temporanea introdotta dal DL n.76/2020, art.1, comma 2 , lett. a) (affidamenti diretti),non precludono che l’affidamento del contratto possa essere preceduto dall’esperimento di procedure, sia pure semplificate, ma sostanzialmente di natura comparativa e, in ogni caso, nel rispetto dei princìpi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione di cui all’art.30 del codice dei contratti..”.
La nota del Sindaco enuclea la normativa di riferimento e riporta molteplici richiami alla giurisprudenza contabile.
Di seguito Il pdf. della Corte dei conti in merito alla determina 173/2022 :CC-173-2022-Lombardia (1)