Consiglio di Stato: illegittime le sanzioni al proprietario di un’area su cui è stato realizzato un abuso edilizio in assenza di accertamento della sua colpevolezza.

Consiglio di Stato: illegittime le sanzioni al proprietario di un’area su cui è stato realizzato un abuso edilizio in assenza di accertamento della sua colpevolezza.

Approfondimento a cura di Daniele Bracci e Silvia Lanzaro

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 20 gennaio 2023, n. 714, si è pronunciato sulle conseguenze sanzionatorie derivanti dalla mancata ottemperanza, da parte dei proprietari dell’area, di un’ingiunzione a demolire un immobile abusivo.

La controversia sulla quale si è pronunciato il Consiglio di Stato aveva ad oggetto le determinazioni assunte da un Commissario ad acta, nominato dal Tar Molise, nell’ambito di un giudizio azionato dal proprietario del fondo vicino a quello in cui era stato realizzato un manufatto abusivo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e di cui il Comune aveva ordinato la demolizione circa dieci anni prima.

In particolare, il Commissario ad acta, con i provvedimenti impugnati, aveva notificato ai proprietari del fondo il verbale di accertamento dell’inottemperanza a demolire il manufatto abusivo e contestualmente aveva irrogato nei loro confronti la sanzione pecuniaria di euro 20.000. Il commissario aveva, altresì, considerato inammissibile l’istanza di sanatoria medio tempore presentata dai proprietari dell’area ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 in ragione della preesistente sanzione demolitoria la cui inottemperanza aveva, secondo il Commissario ad acta, già comportato l’acquisizione al patrimonio comunale dell’area.

In altre parole, il Commissario ad acta, prima della notifica ai proprietari interessati del verbale di accertamento circa la mancata demolizione spontanea dell’abuso, aveva fatto discendere l’avvenuto effetto acquisito dell’area al patrimonio comunale, oltre ad irrogare la relativa sanzione pecuniaria.

Il Consiglio di Stato, nel pronunciarsi sull’appello proposto avverso la sentenza di primo grado del Tar Molise, ha offerto un’importante interpretazione sulla natura e modalità di irrogazioni delle sanzioni previste dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. 

Tale ultima disposizione recita al comma 3 Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune” ed al comma 4 “l’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente”.

Il successivo comma 4 bis prevede che “l’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti”.

Con la pronuncia in commento il Consiglio di Stato ha chiarito anzitutto che la sanzione acquisitiva al patrimonio dell’ente, in caso di inottemperanza dell’ordine di demolizione dell’abuso edilizio, non può essere comminata nei confronti del proprietario del fondo incolpevole dell’abuso; ne consegue che per l’applicazione delle sanzioni amministrative privative della proprietà del bene è sempre necessaria la sussistenza dell’elemento soggettivo almeno della colpa.

In secondo luogo, i procedimenti repressivi in materia edilizia, culminanti con l’atto di acquisizione del fondo privato al patrimonio comunale, devono seguire una corretta scansione temporale e procedimentale, la quale è costituita da:

  1. provvedimento di demolizione, con cui viene assegnato il termine di novanta giorni per adempiere spontaneamente alla stessa ed evitare le ulteriori conseguenze pregiudizievoli;
  2.  accertamento dell’inottemperanza alla demolizione tramite un verbale;
  3. atto di acquisizione al patrimonio che costituisce il titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione dell’acquisto della proprietà in capo al Comune o all’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

L’art. 31 del T.U. Edilizia scandisce chiaramente tali fasi procedimentali che non sono surrogabili dal fatto (anche se notorio) che l’abuso non è stato demolito ovvero dalle indicazioni testimoniali dei proprietari confinanti, e ciò in quanto tali elementi sono inidonei a rendere partecipe il proprietario del fondo dei gravissimi effetti derivanti dalla normativa e sopra richiamati. 

Pertanto, precisa il giudice amministrativo, al verbale del sopralluogo con cui la Polizia municipale constata l’omessa demolizione del manufatto abusivo, va attribuito il valore corrispondente al verbale di contestazione dell’illecito ex art. 14 della l. n. 689 del 1981. Di conseguenza, è solo a far data dalla notificazione di tale verbale che il proprietario viene messo in condizione di chiarire la propria posizione, scongiurando l’eventuale effetto acquisitivo dell’area al patrimonio comunale.

Nel caso di specie, in ragione della mancata definizione del procedimento di accertamento dell’inottemperanza, il Consiglio di Stato ha accertato che non si era verificato l’effetto traslativo della proprietà né poteva essere irrogata la relativa sanzione pecuniaria.

Peraltro, il Consiglio di Stato ha chiarito che la sola adozione dell’ingiunzione a demolire non era preclusiva neanche della presentazione dell’istanza di sanatoria e ciò in quanto l’art. 36 del T.U. Edilizia consente di accedere all’accertamento di conformità fino allo spirare del termine per la demolizione spontanea ovvero “comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative” che nel caso di specie non erano state legittimamente irrogate.

Come detto, la sentenza del Consiglio di Stato ha offerto un’importante interpretazione sulla natura e modalità di irrogazioni delle sanzioni previste dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 ed ha il pregio di chiarire, anche sotto il profilo temporale, l’esatta procedura che l’ente comunale deve legittimamente adottare per contestare la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione di un abuso edilizio e provvedere alla successiva acquisizione dell’area al patrimonio pubblico.

Sentenza in commento: https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizzanodeRef=&schema=cds&nrg=202207450&nomeFile=202300714_11.html&subDir=Provvedimenti 

Sentenza Abuso Edilizio
Sentenza Abuso Edilizio

 

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