LE NOVITÀ SUL SUBAPPALTO PREVISTE DAL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

a cura di Emilia Piselli, Silvia Lanzaro, Beatrice Iommi, Pierfrancesco D’Isa

 

Il D.Lgs. 36/2023 nel suo art. 119 disciplina l’istituto del subappalto, compiendo l’ultimo passo verso il definitivo allineamento della disposizioni nazionali alle direttive europee, con significative novità sotto molteplici profili.

Novità assoluta è senz’altro l’eliminazione del divieto del cd. “subappalto a cascata”, fattispecie che si configura ogni qualvolta l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia a sua volta oggetto di ulteriore subappalto. Sul punto, la nuova disciplina, efficace dal 1° luglio 2023, pone in capo alla SA, nel caso in cui voglia escludere il ricorso all’istituto del “subappalto a cascata” in fase esecutiva, l’onere di individuare già in sede di gara le categorie di lavori o le prestazioni che, sebbene subappaltabili, non possano formare oggetto di ulteriore subappalto.

La scelta deve essere specificamente motivata tenuto conto:

(a) delle caratteristiche specifiche dell’appalto;

(b) dell’esigenza, in ragione delle natura e alla complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di:

  • rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro,
  • garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro, di salute e sicurezza dei lavoratori;
  • prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

Significativa è anche la novità contenuta nel comma 3 dell’art. 119 del nuovo Codice Appalti ove, menzionando le categorie di servizi e forniture che per la loro specificità non si considerano come attività affidate in subappalto in linea con quanto già previsto nel d.lgs n. 50/2016, vengono però circoscritte le relative fattispecie ad attività “secondarie, accessorie o sussidiarie”. Ciò sia con riferimento agli affidamenti di attività oggetto dell’appalto principale a lavoratori autonomi, che con riferimento alle prestazioni rese in favore dell’affidatario dell’appalto in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura, sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura di gara.

Da segnare è anche la procedimentalizzazione della sostituzione del subappaltatore rispetto al quale sia accertata la sussistenza di cause di esclusione.

Di rilievo è la mancata riproduzione, nel testo del nuovo Codice Appalti, del disposto del comma 8 dell’art. 31 del d.lgs n.50/2016 con riferimento ai servizi c.d. tecnici e di supporto al Rup.

Da ultimo, per le concessioni, in materia di subappalto, è statuito che il concessionario è tenuto ad applicare le corrispondenti disposizioni in materia di appalto di cui all’art. 119, laddove diversamente il testo dell’art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016 prevedeva una disciplina specifica e peculiare.

Tutte le modifiche alla disciplina dell’istituto saranno approfondite nel corso del webinar in programma mercoledì 31 maggio p.v.; per info e iscrizioni clicca qui.

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