L’ISTITUTO DELLE RISERVE NEL NUOVO CODICE APPALTI

A cura degli Avv.ti Giulio Nardelli e Giorgia Matteucci

Nel nuovo Codice degli Appalti l’istituto delle riserve viene richiamato in diversi articoli, tra cui l’art. 115 (controllo tecnico contabile e amministrativo), l’art. 121 (in materia di sospensioni), l’art. 140 (in materia di somma urgenza), l’art. 210 (accordo bonario) e, soprattutto, l’art. 7 dell’Allegato II.14, che disciplina analiticamente le modalità ed i termini di iscrizione delle riserve.

In primo luogo, è bene segnalare il fatto che sembrerebbe essere venuto meno il termine entro il quale le riserve debbano essere esplicitate (in genere 15 giorni dall’iscrizione).Stando così le cose, l’Impresa sarebbe onerata di iscrivere e, immediatamente, esplicitare le proprie richieste e domande nei confronti della Committente.

Vengono, inoltre, espressamente chiarite le ipotesi che non costituiscono riserve, tra le quali sono annoverate le

domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest’ultima riferibili”

Considerato che, in molteplici casi, la riserva si fonda su un inadempimento da parte della Committente (es. anomalo andamento dei lavori e ridotta produzione), resta da chiarire se tale previsione comporti, in concreto, il venir meno delle decadenze normativamente sancite.

In altri termini vien da chiedersi se, ritenendo tale tipologia di contestazione sottratta all’onere di iscrizione della riserva, l’impresa possa avanzare la propria richiesta risarcitoria in ogni fase dell’esecuzione delle opere, senza incorrere in eccezioni di decadenza e intempestività. In tal caso, tuttavia, verrebbe meno la ratio stessa dell’istituto delle riserve, che consiste nel consentire alla Committente di tenere sotto controllo la spesa pubblica e gli eventuali esborsi.

In aggiunta a quanto sopra, un’assoluta novità è la specifica del contenuto che deve essere presente all’interno della Riserva, rendendo maggiormente gravosa l’esplicitazione della stessa; l’art. 7 dell’Allegato II.14 specifica, infatti, che le riserve devono contenere oltre alla quantificazione delle somme che l’esecutore richiede anche:

  • (i) l’indicazione degli ordini di servizio che hanno inciso sulle modalità di esecuzione dell’appalto
  • (ii) le contestazioni in merito all’esattezza tecnica delle modalità costruttive previste nei documenti di gara
  • (iii) le contestazioni in merito a difformità di disposizioni e istruzioni rispetto al contratto
  • (iv) le contestazioni in merito alle disposizioni e istruzioni del Direttore dei Lavori o del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

Alla luce delle principali novità apportate dal Nuovo Codice Appalti sull’Istituto delle riserve, pur apprezzando il tentativo del Legislatore di voler colmare le lacune del D.M. 49/2019, si teme che le nuove norme presentino delle incertezze operative che, laddove non chiarite, potrebbero dare origine a controversie di non poco conto tra Appaltatore e Committente.

 

L’ISTITUTO DELLE RISERVE NEL NUOVO CODICE APPALTI
L’ISTITUTO DELLE RISERVE NEL NUOVO CODICE APPALTI

 

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