CONCESSIONI DEMANIALI

CONCESSIONI DEMANIALI

A cura degli Avv. Daniele Bracci, Avv. Patrizio Giordano

 

Nel settore delle concessioni demaniali permangono notevoli incertezze legate all’imminente scadenza delle concessioni demaniali in essere che la legge n. 118/2022 ha fissata al 31 dicembre 2023, termine che il Consiglio di Stato ha qualificato come inderogabile.

Dall’altro lato il Decreto Milleproroghe ha stabilito che gli enti concedenti non possono bandire le nuove gare fintanto che il Governo non approva il decreto di riordino della materia, decreto che tuttavia non è stato approvato entro la scadenza fissata dalla Legge n. 118/2022.

concessioni demaniali

 

La materia delle concessioni demaniali continua a riservare notevoli incertezze per gli operatori del settore e per le amministrazioni pubbliche che gestiscono beni del demanio pubblico.

Le incertezze maggiori sono stanzialmente due:

1) se alla data del 31.12.2023 scadranno automaticamente o meno tutte le concessioni demaniali in essere;

2) se, di conseguenza, vi sia un obbligo per le amministrazioni concedenti di avviare, entro tale data, le gare pubbliche per affidare le concessioni demaniali in scadenza.

Il contesto normativo e giurisprudenziale si era chiarito lo scorso anno allorquando il Parlamento aveva approvato la Legge sulla concorrenza per il 2021, L. n. 118/2022.

Tale normativa, in particolare, aveva:

  • da un lato, previsto la scadenza anticipata ed automatica al 31.12.2023 di tutte le concessioni demaniali in essere, se prorogate o rinnovate senza gara;
  • dall’altro lato, delegato il Governo ad adottare entro sei mesi uno o più decreti attuativi finalizzati a riordinare e semplificare la disciplina in materia, stabilendo regole comuni per l’affidamento delle concessioni demaniali nel rispetto dei principi dell’evidenza pubblica (ossia affidamento con gara).

Sennonché, l’attuale Governo è intervenuto in modo incisivo e in senso diametralmente opposto a tale quadro normativo con il Decreto Milleproroghe (D.L. 29.12.2022, n. 198) mediante cui: 

  • in primo luogo ha differito di un anno la durata di tutte le concessioni in essere spostando la cessazione automatica al 31.12.2024;
  • in secondo luogo ha vietato alle PP.AA. di avviare le gare per l’affidamento delle concessioni fino all’adozione dei decreti attuativi di riordino della materia, decreti che tuttavia il Governo non ha ancora adottato nonostante il termine stabilito dalle Legge n. 118/2022 risulti ormai scaduto (27 febbraio 2023).

A tale situazione, si è aggiunta una recente sentenza del Consiglio di Stato, ha censurato tali ultime disposizioni normative, e in particolare la proroga di un ulteriore anno delle concessioni, poiché in contrasto con il diritto europeo, affermando che vanno disapplicate e quindi sostanzialmente ignorate da “qualunque organo dello stato”.

La situazione creatasi dunque è molto complicata e foriera di rilevanti incertezze operative: da un lato, secondo il Consiglio di Stato la proroga al 31.12.2024 è illegittima e quindi rimane valida la scadenza delle concessioni al 31.12.2023; dall’altro lato, le PP.AA. non possono però procedere all’indizione di nuove gare in quanto il Decreto Milleproroghe le ha espressamente vietate fino all’adozione dei decreti di riordino della materia, decreti che tuttavia ad oggi il Governo non ha adottato.

In sostanza:

  • gli operatori economici non hanno certezza sulla durata delle proprie concessioni, il che azzera di fatto, ogni programmazione sugli investimenti da realizzare sulle proprie infrastrutture; 
  • le pubbliche amministrazioni si trovano invece in una situazione paradossale in quanto da un lato – almeno nella prospettazione del Consiglio di Stato – dovrebbero dichiarare la decadenza delle concessioni in essere entro il 31.12.2023 ma dall’altro lato non possono bandire le nuove gare essendo ciò attualmente vietato dal Decreto Milleproroghe.

Sulla base del quadro sopra illustrato è dunque quantomai necessario un intervento del Governo affinché si diano indicazioni operative ad operatori economici e enti concedenti in tempo utile per non incorrere in spiacevoli conseguenze a seguito della scadenza del termine del 31.12.2023. 

 

 

 

 

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