Il TAR Lazio si pronuncia sugli ambiti operativi del soccorso istruttorio in relazione a documentazione inerente all’offerta tecnica.
Il TAR Lazio si pronuncia sugli ambiti operativi del soccorso istruttorio in relazione a documentazione inerente all’offerta tecnica.
A cura dell’Avv. Gianluca Podda
Con la recente sentenza n. 16074 del 30.10.2023, la Sezione III del TAR Lazio ha compiuto alcune importanti puntualizzazioni in ordine all’operatività del soccorso istruttorio disciplinato dal D.lgs. 50/2016 in relazione a documentazione da presentare a specificazione di elementi dell’offerta tecnica.
Il caso deciso ha riguardato la mancata assegnazione di un punteggio in favore di un operatore economico, decisivo nella misura in cui la sua attribuzione avrebbe consentito l’aggiudicazione della procedura in suo favore.
La mancata attribuzione del punteggio derivava dal fatto che, in sede di compilazione dell’offerta tecnica, il concorrente aveva indicato di offrire prodotti medicali muniti di “n. 4” anni di garanzia aggiuntiva rispetto al minimo di 5 anni, senza tuttavia allegare la documentazione comprovante la relativa garanzia aggiuntiva.
Secondo il TAR Lazio, tale mancata assegnazione del punteggio è illegittima, in quanto la doverosa attivazione del soccorso istruttorio in sede di gara avrebbe consentito al concorrente, non già di integrare il contenuto dell’offerta tecnica, ma di specificare in una parte diversa della documentazione un elemento già di per sé indicato nell’offerta medesima.
Ripercorrendo la motivazione della sentenza, il TAR ha affermato che:
“Va ritenuta illegittima la decisione della stazione appaltante di non ricorrere al soccorso istruttorio per la mancata allegazione alla domanda della documentazione inerente alla predetta garanzia estesa, trattandosi invero, ad avviso del Collegio, non di un’integrazione dell’offerta tecnica ma di una mera superfetazione di quanto già precedentemente dichiarato dalla ricorrente nella suddetta offerta, essendo nella stessa presenti tutti gli elementi essenziali ai fini dell’assunzione del suddetto impegno di garanzia, trattandosi infatti di una garanzia prestata dallo stesso operatore economico – come emerge dalla documentazione presentata da altro concorrente – e non da un soggetto terzo.
Emerge, dunque, che tale ulteriore dichiarazione aveva la funzione di confermare la presenza della suddetta garanzia aggiuntiva, specificando soltanto il nominativo e i recapiti del soggetto referente.
Alla luce di tali circostanze, il TAR ha ritenuto che
“l’omissione della documentazione in oggetto appare infatti configurarsi come un elemento non afferente al contenuto sostanziale dell’offerta tecnica, posto che gli stessi elementi essenziali della domanda risultano essere stati già esplicitati in modo inequivocabile nella stessa offerta tecnica, essendo pertanto sufficiente ai fini del soccorso una mera integrazione della documentazione di gara già prodotta, in ossequio a quanto stabilito dalla giurisprudenza citata dalla stessa difesa erariale e non un’integrazione dell’offerta potenzialmente modificativa dell’offerta”.
Tale sentenza testimonia lo spirito sostanzialistico che permea la giurisprudenza amministrativa in relazione al rapporto tra il soccorso istruttorio e l’offerta tecnica presentata dall’operatore economico.
Secondo i giudici capitolini, infatti, il soccorso istruttorio ha come finalità quella di consentire l’integrazione ovvero la specificazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale.
Diverso sarebbe il caso in cui il soccorso istruttorio integri elementi sostanziali dell’offerta ovvero consenta la formazione di atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Una simile operatività del soccorso istruttorio, secondo i giudici del TAR Lazio, sarebbe senz’altro illegittima.