L’ACCESSO AGLI ATTI NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

L’ACCESSO AGLI ATTI NEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

A cura dell’ Avv. Alessandro Bonanni, Dott. Giovanni Colocrese

ACCESSO AGLI ATTI

Il Giudice Amministrativo, in una recente sentenza, ha affrontando il tema della legittimità di un provvedimento di diniego della stazione appaltante ad una istanza di accesso agli atti di gara, riferendosi all’istituto dell’accesso “rispetto alle tendenze ideologico culturali, oltre che ovviamente giuridiche, verso le quali il sistema sta evolvendo”. 

Con l’occasione, nell’operare un raffronto tra la normativa del D.Lgs. n. 50/2016 e quella recata dal D.Lgs. n. 36/2023, il Giudice Amministrativo ha inteso sottolineare come il processo di digitalizzazione del ciclo dell’appalto risulti fondamentale anche in ottica deflattiva del contenzioso.

Il Giudice Amministrativo, T.A.R. per la Regione Puglia – Bari, con la sentenza n. 1388 del 1.12.2023, ha posto al centro della propria decisione una “lettura forte” dell’istituto dell’accesso agli atti e ai documenti di gara, garantendo al principio della trasparenza amministrativa, soprattutto nelle procedure pubbliche di scelta del contraente, un ruolo di bene giuridico autonomo.

Sulla scorta di questo inquadramento, il Collegio ha affermato che l’accesso agli atti non può subire limitazioni temporali per tutta la durata della procedura, e ciò al fine di garantire la massima trasparenza possibile dell’operato amministrativo in un quadro di responsabilità integrale delle stazioni appaltanti.

In aggiunta, il Giudice Amministrativo ha precisato che l’interesse all’accesso agli atti di gara configura una posizione giuridica soggettiva che è di per sé del tutto indipendente da altre richieste formulate dal concorrente nell’eventuale giudizio specificamente rivolto all’annullamento degli atti della gara medesima, non potendosene pertanto in alcun modo eccepire l’inammissibilità parametrandolo all’oggetto dell’impugnativa. 

In proposito, quindi, la sentenza statuisce che l’interesse “sottostante”, legittimante l’esercizio del diritto di accesso, sia ravvisabile in re ipsa, sul solo presupposto che l’istante abbia partecipato alla gara.

Fatta questa premessa, la sentenza in commento ha svolto una disamina delle novità in tema di accesso recate dall’art. 36 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, efficace a decorrere dal 1° gennaio 2024. accesso agli atti di gara

Ebbene, a tal riguardo il TAR ha sottolineato che:

  • con la comunicazione digitale dell’aggiudicazione, verranno rese note anche le decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte, formulate dagli offerenti a tutela dei loro segreti tecnici o commerciali. In tal senso, gli operatori economici non dovranno necessariamente formulare una formale istanza di accesso, e ciò – secondo il TAR – in un’ottica acceleratoria della procedura (si tratterebbe, quindi, di un accesso agli atti di tipo “automatico”, analogo a quello che era stato a suo tempo ragionevolmente introdotto dal D.Lgs. n. 163/2006, e che – in modo non lungimirante e con il malcelato intento di ostacolare l’esercizio del diritto di difesa – il D.Lgs. n. 50/2016 aveva eliminato);
  • ai primi cinque classificati in graduatoria, sarà consentito di visionare reciprocamente le rispettive offerte, sempre attraverso le piattaforme “di approvvigionamento digitale” (cioè le piattaforme digitali che, dal 1° gennaio 2024, dovranno necessariamente essere impiegate dalle stazioni appaltante per la gestione della procedura in base, alle nuove disposizioni legislative sulla digitalizzazione dei contratti pubblici);
  • ogni decisione in merito all’accesso reciproco alle offerte verrà assunta dalla stazione appaltante al momento della valutazione delle offerte, senza che sia indispensabile un preliminare avviso ai concorrenti, quali controinteressati, circa l’intenzione di rendere visibili le parti di offerte indicate come riservate, e senza che sia necessario un contraddittorio sul punto prima dell’aggiudicazione;
  • le decisioni sulle richieste di oscuramento, comunicate contestualmente all’aggiudicazione, potranno essere contestate dai concorrenti solamente per le vie giudiziali, nel brevissimo termine previsto dal nuovo Codice che, sul punto, ha introdotto un apposito rito processuale.

Offrendo dunque una ricognizione circa le novità recate dal nuovo codice dei Contratti Pubblici in tema di accesso, il Giudice Amministrativo ha evidenziato, ancora una volta, il favore verso la massima trasparenza della gara pubblica.

Il fine auspicato – si legge nella sentenza – è quello dell’eradicazione di tutto il contenzioso sviluppatosi negli ultimi anni sulla, spesso strumentale, difesa del c.d. know how industriale e commerciale.

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