Novità in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza, con particolare riferimento alla fase esecutiva dei contratti pubblici
Correttivo al Codice dei contratti pubblici
Novità in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza, con particolare riferimento alla fase esecutiva dei contratti pubblici
A cura di Avv. Daniele Bracci
Importanti modifiche sono state introdotte dalle disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti adottate con D.Lgs. 31.12.2024, n. 209, in merito alla qualificazione delle stazioni appaltanti soprattutto per la fase esecutiva dei contratti. Gli interventi riguardano gli articoli 62 e 63 e l’Allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023 e apportano cambiamenti significativi nei tre ambiti che di seguito saranno illustrati.
Indice
- Qualificazione per la Fase di Esecuzione
- Il nuovo monitoraggio dell’ANAC sui tempi di affidamento
- Incentivi alla formazione
- Conclusioni
- Guarda il video dell’intervento
Qualificazione per la Fase di Esecuzione
La modifica più rilevante riguarda la riscrittura delle norme sulla qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione. Innanzitutto, è stato chiarito che la qualificazione riguarda non solo la capacità di progettazione e di affidamento, ma anche di esecuzione. Dopodiché il nuovo Codice aveva previsto che fino al 31 dicembre scorso, le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l’affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali, fossero automaticamente qualificate anche per l’esecuzione e “anche per i livelli superiori a quelli di qualifica” mentre dopo il 31 dicembre 2024 la possibilità di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica sarebbe stata valutata sulla base del possesso di alcuni requisiti. Oggi l’Allegato II.4 modificato dal Decreto Ccorrettivo prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2025, una la qualificazione automatica per la fase dell’esecuzione di per l’esecuzione in favore delle stazioni appaltanti e centrali di committenza già qualificate per le fasi di progettazione e di affidamento, ma solo per i corrispondenti livelli di qualifica; viceversa, per l’esecuzione di contratti di importo eccedente rispetto al livello per il quale si è qualificati per progettazione e affidamento è necessario che la stazione appaltante ottenga ere una qualificazione autonoma valutata sulla base del soddisfacimento dei requisiti di cui alla Tabella C-bis, per l’esecuzione di lavori, e alla Tabella C-ter, per l’esecuzione di servizi e forniture, dell’Allegato II.4.
Come corollario, l’Allegato II.4 introduce, dunque, due nuove tabelle che disciplinano i requisiti per ottenere la qualificazione nella fase esecutiva, una per i lavori e una per i servizi e forniture.
Nuove tabelle dell’Allegato II.4 con i requisiti per l’esecuzione (art. 8 – C-bis per lavori e C-ter per servizi e forniture).
Il nuovo monitoraggio dell’ANAC sui tempi di affidamento
Un altro intervento significativo del Decreto Correttivo riguarda l’introduzione di un è il meccanismo di monitoraggio gestito dall’ANAC sui tempi di affidamento dei contratti, disciplinato anch’esso inserito nell’Allegato II.4, art. 11, co. 4-bis.
In particolare, Lle stazioni appaltanti qualificate devono monitorare con cadenza semestrale il tempo medio di esecuzione delle proprie procedure di affidamento. tra la data di presentazione delle offerte e la stipula dei contratti. Quando il tempo medio tra la data di presentazione delle offerte e la stipula dei contratti supera i 160 giorni, è obbligatoria una comunicazione all’ANAC con l’indicazione di quali misure correttive la stazione appaltante intende adottare per rendere più efficiente e tempestiva la gestione delle gare. L’ANAC valuterà se approvaere à tali misure e, in tal caso, monitorerà il loro rispetto dei tempi, assegnando eventualmente un punteggio premiale, ai fini della qualificazione, alle stazioni appaltanti che avranno contenuto il tempo medio entro i 115 giorni. La mancata comunicazione o la mancata adozione delle misure proposte costituiranno gravi violazioni e potranno comportare sanzioni pecuniarie fino a un milione di euro e la sospensione della qualificazione.
Incentivi alla formazione
Con una modifica apportata all’art. 63, comma 10, il Ccorrettivo amplia l’offerta formativa rilevante per la qualificazione delle stazioni appaltanti. Dal 1° gennaio 2025, anche enti privati a scopo di lucro possono erogare formazione valida ai fini della qualificazione, incrementando così le opportunità per le stazioni appaltanti di migliorare le proprie competenze e livelli di qualificazione.
Conclusioni
È fondamentale che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza si adeguino rapidamente a questi cambiamenti per poter gestire al meglio la fase esecutiva dei contratti e garantire maggiore rapidità nella gestione delle gare.
Probabilmente i cambiamenti normativi legati alla qualificazione avranno un forte impatto soprattutto sui Comuni che spesso non dispongono delle risorse necessarie per qualificarsi autonomamente.
Sarà anche necessario affrontare la questione di come eventuali contenziosi potranno incidere sul calcolo dei 160 giorni per la conclusione delle procedure di affidamento soprattutto in caso di sospensione in via giurisdizionale degli atti di gara impugnati, al fine evitare penalizzazioni ingiuste nei confronti delle stazioni appaltanti.
Occorrerà, pertanto, monitorare attentamente l’effetto concreto delle modifiche normative sulla capacità di gestione delle stazioni appaltanti e le eventuali criticità legate alla fase di esecuzione e ai tempi di affidamento dei contratti.
Il Video dell’intervento