Concessioni balneari: secondo il T.A.R. Liguria illegittima la proroga al 2027
Concessioni balneari: secondo il T.A.R. Liguria illegittima la proroga al 2027
A cura di Avv. Gianluca Podda, Dott. Andrea Campiotti
Con la recente sentenza del T.A.R. Liguria n. 183 del 19 febbraio 2025 sono stati rigettati i ricorsi proposti da tre titolari di concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricettivo, avverso gli atti con cui la Giunta Comunale aveva confermato la scadenza delle concessioni demaniali marittime e disposto di bandire le gare per l’assegnazione delle nuove concessioni, rilasciando agli affidatari uscenti un titolo temporaneo (valido sino dal 31 ottobre 2024).
Nel rigettare integralmente i ricorsi proposti, il T.A.R. Liguria ha offerto alcuni chiarimenti in merito al quadro regolatorio attualmente vigente in materia di concessioni demaniali marittime.
Nello specifico, dopo aver evidenziato che tali concessioni – che negli ultimi vent’anni hanno beneficiato di plurime proroghe ex lege – hanno cessato i loro effetti il 31 dicembre 2023, i giudici amministrativi hanno statuito che le nuove assegnazionidovranno avvenire attraverso “selezioni imparziali e trasparenti tra i potenziali candidati”, nel rispetto della normativa europea nonché della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
Uno degli aspetti più rilevanti della pronuncia attiene al fatto che il T.A.R. Liguria ha ritenuto di disapplicare l’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1.), del D.L. n. 131/2024 (conv. in L. n. 166/2024), con il quale il legislatore ha differito al 30 settembre 2027 il termine di scadenza delle concessioni, ritenendo, di conseguenza, del tutto legittimo l’avvio, da parte della Giunta Comunale, delle selezioni per i nuovi affidamenti.
Il tutto, in linea con un ormai stabile orientamento della giurisprudenza amministrativa (da ultimo, in tal senso Cons. Stato, Sez. VII, n. 3940/2024 che aveva disapplicato l’art. 12, comma 6-sexies, del D.L. n. 198/2022, conv. in L. n. 14/2023, con il quale era stata posticipata al 31 dicembre 2024 la scadenza delle concessioni) secondo cui le proroghe disposte per legge si porrebbero in contrasto con la Direttiva 2006/123/CE (c.d. “Direttiva Bolkestein”),
Al riguardo, peraltro, il T.A.R. ha chiarito che l’art. 9, punto 3, del Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime regionale (P.U.D.), nel regolamentare i “titoli brevi” rilasciati per esigenze contingenti, non esclude tuttavia la facoltà delle amministrazioni locali di riconoscere concessioni interinali a gare in corso. Con tale soluzione, relativamente alla fattispecie in esame, hanno osservato i giudici amministrativi, l’amministrazione comunale ha garantito agli affidatari uscenti “un valido titolo per continuare a fruire del bene demaniale per l’intera stagione balneare successiva alla scadenza della concessione”.
Peraltro, come osservato dal T.A.R. Liguria, l’Amministrazione comunale ha applicato la L.R. n. 26/2017, alla luce dell’interpretazione offerta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1/2019, con la quale sono state dichiarate illegittime le disposizioni di cui agli artt. artt. 2 e 4, comma 1, che prevedevano l’estensione temporale automatica delle concessioni demaniali vigenti e una lunga durata dei nuovi titoli concessori (tra venti e trent’anni).
Da ultimo, nel definire le modalità di assegnazione delle concessioni, il T.A.R. ha ritenuto del tutto legittima la decisione dell’Amministrazione comunale di prescrivere l’obbligo per il concessionario subentrante di indennizzare quello uscente per gli investimenti non ancora ammortizzati al 31 dicembre 2023, in conformità a quanto prescritto dall’art. 4 della L. n. 118/2022 (così come integrato dal D.L. n. 131/2024).
Al riguardo, il T.A.R. ha inoltre evidenziato, richiamando una recente pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea (decisione 11 luglio 2024 causa C-598/22, Società Italiana Imprese Balneari), che, una volta scaduta la concessione, l’affidatario uscente dovrà cedere gratuitamente e senza indennizzo le opere non amovibili presenti nell’area demaniale ai sensi dell’art. 49 cod. nav.
La pronuncia in esame si pone nel solco del prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia di concessioni demaniali marittime, sancito nelle c.d. “sentenze gemelle” del Consiglio di Stato (A.P. nn. 17 e 18 del 2021) e recentemente condiviso dal T.A.R. Napoli nella sentenza n. 365 del 14 gennaio 2025, secondo il quale qualsiasi proroga automatica disposta dal Legislatore nazionale si pone in contrasto con il diritto europeo (segnatamente, con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE) e, pertanto, non va applicata né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.
Al riguardo, il Consiglio di Stato ha però evidenziato che, “al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere”, occorre tener conto dei tempi tecnici necessari alle amministrazioni locali per predisporre le procedure di gara ad evidenza pubblica e che, nel frattempo, “le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023”.