“FAVOR REI”: COSA CAMBIA ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE n.4/2016
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/2016 specifica l’ambito di operatività del principio del favor rei con riferimento agli atti emessi prima e dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 24 settembre 2015.
Si ricorda che, in più occasioni, l’Agenzia delle Entrate, a seguito della riforma delle sanzioni tributarie introdotta dal D.lgs. n. 158/2015, ha confermato l’applicabilità del favor rei per il ricalcolo più favorevole delle sanzioni.
Le nuove sanzioni, se più favorevoli al contribuente, devono essere applicate anche se la violazione è stata commessa prima dell’entrata in vigore della riforma, sempre se la vertenza non sia ancora divenuta definitiva.
Per stabilire quale sia la norma effettivamente più favorevole, l’Ufficio confronta le due norme sanzionatorie in concreto e non in astratto, tenendo conto anche delle circostanze aggravanti ed attenuanti o esimenti eventualmente previste dalla legge e verificando gli effetti della loro applicazione in rapporto alle caratteristiche della condotta realizzata dal trasgressore.
Sotto il profilo operativo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “sugli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2016, riferiti a violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, saranno esposte le circostanze di fatto e di diritto che giustificano l’applicazione del principio del favor rei che ha determinato l’irrogazione della sanzione più favorevole”.
Il principio del favor rei si applica anche con riferimento agli atti impositivi o sanzionatori emessi entro il 31/12/2015, ossia in vigenza della precedente disciplina sanzionatoria, per i quali siano ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso, ovvero sia pendente il giudizio avanti all’autorità giudiziaria.
La stessa Agenzia afferma poi, chiaramente, come sussista in capo al contribuente, in tali casi, un vero e proprio diritto al ricalcolo della sanzione eventualmente già applicata, in modo che lo stesso sia ammesso al pagamento di quella più favorevole, con l’unico limite previsto normativamente dell’intervenuta definitività dell’atto notificato, e ciò ancorché il contribuente non abbia ancora effettuato il pagamento, in tutto o in parte, della sanzione all’epoca irrogata.
Per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2016, contenenti l’irrogazione della sanzione in base alle disposizioni ante modifica, e per i quali sono ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso, il contribuente ha diritto ad ottenere il ricalcolo delle sanzioni in base al favor rei presentando una semplice istanza e non più mediante istanza di autotutela.
Tuttavia, come prassi ormai consolidata, occorre fare molta attenzione, in quanto, come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate, la presentazione dell’istanza con la quale viene richiesta l’applicazione del principio del favor rei, non sospende i termini per la proposizione del ricorso, pertanto, se l’Ufficio non rispondesse per tempo, il contribuente dovrà presentare ricorso onde evitare la cristallizzazione della pretesa fiscale.