L’ANAC INTEGRA LE INDICAZIONI FORNITE IN TEMA DI COMUNICAZIONE DELLE VARIANTI EX ART. 37, COMMA 1 DELLA LEGGE N.114/2014
Comunicato ANAC del 17.02.2016 pubblicato il 3 marzo 2016
Con comunicato del 17 febbraio 2016, pubblicato il 3 marzo 2016, il Presidente dell’ANAC ha adottato le “indicazioni sull’applicazione dell’art. 37, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114” di natura interpretativa della norma.
Le novità riguardano i settori delle infrastrutture strategiche e degli impianti produttivi; i contratti di concessione nonché le concessioni autostradali ed i contratti segretati.
E’ stato così sancito in modo espresso che le comunicazioni in materia di varianti ex art. 37, in assenza di deroghe normative, operano anche al settore delle concessioni comprese le concessioni autostradali. In questo caso il termine di 30 giorni, per le comunicazioni ex art. 37 citato, decorre dall’approvazione della variante in corso d’opera da parte dell’ente concedente.
Superando ogni dubbio si afferma l’obbligatorietà delle comunicazioni anche in ambito di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, in ragione della generale funzione di controllo che l’ANAC è chiamata ad esercitare su tutti i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs n. 163/2006.
Per le infrastrutture strategiche, a precisazione dai precedenti comunicati del 17.3.2015 e del 7.11.2014, il Presidente ANAC ha statuito che nelle “ sopravvenute prescrizioni di enti terzi” devono ritenersi incluse anche le varianti determinate da prescrizioni del CIPE e approvate ai sensi dell’art.169 d.lgs. 163/2006, con conseguente obbligo di trasmissione all’ANAC ex art. 37, D.L. 90/2014.
Non è mancato un passaggio interpretativo inerente le varianti da considerare ai fini del raggiungimento della soglia del 10%, ivi includendo anche le varianti adottate prima dell’entrata in vigore del D.L. 90/2014 conv. in Legge n. 114/2014.
In ordine poi ai criteri di individuazione della soglia di rilevanza del 10%, l’ANAC interviene integrando il precedente comunicato del 2015, escludendo la possibilità che ai tali fini, nell’ambito di una stessa perizia di variante possa avere rilievo solo la differenza in termini percentuali tra lavori in aumento ed in diminuzione così da sottrarre la variante (anche sostanziale) dall’obbligo di comunicazione ex – lege vigente.
Il comunicato si conclude con l’allegazione del nuovo modulo di trasmissione delle varianti che il RUP dovrà utilizzare.