SANZIONE DEMOLITORIA DOPO 24 ANNI E AFFIDAMENTO DEL PRIVATO: LA “SALDATURA”
Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2016, n. 1393
Il caso sottoposto all’attenzione del Consiglio di Stato attiene ad un’ordinanza di demolizione emanata a seguito del diniego opposto dal Comune di Cinisello Balsamo nel 1987 sulla domanda di concessione edilizia in sanatoria ex l. n. 47/1985, presentata per i medesimi manufatti oggetto del provvedimento demolitorio.
Il Collegio ha ritenuto fondata ed ha accolto la prima parte del secondo motivo d’appello con il quale il proprietario ricorrente ha rilevato l’erroneità della sentenza impugnata in relazione all’affermata illegittimità dell’ordinanza sanzionatoria impugnata, poiché priva di qualsiasi minima motivazione sull’interesse pubblico all’emissione delle misure demolitoria.
Sul punto il Consiglio di Stato si è discostato dal consolidato orientamento della sezione secondo cui la vetustà dell’opera non escluse il potere di controllo e il potere sanzionatorio del Comune in materia urbanistico-edilizia, perché l’esercizio di tale potere non è soggetto a prescrizione o decadenza; con la conseguenza che l’accertamento dell’illecito amministrativo e l’applicazione della relativa sanzione può intervenire anche a notevole distanza di tempo dalla commissione dell’abuso, senza che il ritardo nell’adozione della sanzione comporti sanatoria o il sorgere di affidamenti o situazioni consolidate.
Nella specie, infatti, il Collegio ha dato credito all’orientamento minoritario della giurisprudenza, più sensibile alle esigenze del privato, in base al quale il notevole periodo di tempo trascorso tra la commissione dell’abuso e l’adozione dell’ordinanza di demolizione, e il protrarsi dell’inerzia dell’Amministrazione preposta alla vigilanza, possono costituire indice sintomatico di un legittimo affidamento del privato, a fronte del quale grava quantomeno sul Comune, nell’esercizio del potere repressivo-sanzionatorio, un obbligo motivazionale “rafforzato” circa l’individuazione di un interesse pubblico specifico alla emissione della sanzione demolitoria, diverso ed ulteriore rispetto a quello al mero ripristino della legalità, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato, in deroga al carattere strettamente dovuto dell’ingiunzione a demolire.
Sulla scorta dell’orientamento testé citato, il Consiglio di Stato ha evidenziato l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione perché appunto priva di qualsiasi motivazione sull’interesse pubblico, precisando che nella specie non viene tanto in rilievo il fatto che, dopo l’emissione del diniego di condono edilizio, risalente all’aprile del 1987, e per quasi 24 anni, è trascorso un rilevante lasso di tempo durante il quale il Comune, che ben conosceva lo stato dei luoghi è rimasto inerte, né tantomeno del lunghissimo arco di tempo intercorso tra l’epoca della realizzazione dei manufatti, risalente al 1970 e la data (marzo 2012) della misura repressiva assunta dalla P.A., quanto piuttosto della “saldatura tra gli elementi su indicati e le vicende amministrative che hanno riguardato le varie modifiche, o proposte di modifica, relative alla zona che, “secondo logica, ha, o senz’altro può avere suscitato o consolidato un affidamento del proprietario attuale sulla legittimità dei manufatti de quibus”.