IL PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE
Parola chiave Innovazione. Una nuova procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici che dovrebbe coadiuvare il settore pubblico nella crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche a livello europeo, così come auspicato nella Comunicazione della Commissione Europa 2020/3.3.2010.
E’ la stessa denominazione della procedura a lasciar trasparire l’intenzione del Legislatore di coinvolgere la flessibilità e i vantaggi del partenariato pubblico privato – anche o soprattutto in termini economici – al fine di raggiungere l’innovazione e metterla utilmente a servizio del pubblico.
L’innovazione viene precisamente definita nell’approvando codice come “attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione o di costruzione o di quelli che riguardano un nuovo metodo di commercializzazione, nell’organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne.”
Di particolare rilievo, e anche innovativa, appare l’attenzione del Legislatore in ordine ai profili attinenti al regime della proprietà intellettuale che, questa volta, dovrà essere chiaramente disciplinata nel bando di gara.
Ad ogni modo, la pubblica amministrazione può ricorrere al PpI qualora l’esigenza di sviluppare e acquistare successivamente prodotti, servizi o lavori innovativi non può essere soddisfatta mediante soluzioni già disponibili sul mercato.
La procedura di gara prevede una fase preliminare comunque complessa che presuppone una chiara definizione delle esigenze dell’amministrazione, la quale, nel bando di gara, dovrà indicare i requisiti minimi in modo sufficientemente preciso da permettere agli operatori di individuare la natura e l’ambito della soluzione proposta.
Pubblicato il bando di gara o l’avviso di indizione, gli operatori economici possono offrire la propria candidatura ma sarà la stazione appaltante a decidere, sulla base di criteri relativi alla capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative, quali soggetti invitare alla selezione qualitativa.
La fase delle negoziazioni può essere modulata in vari modi e anche a più fasi volte a ridurre progressivamente il numero di concorrenti a condizione che tale opzione sia stata comunque esercitata e manifestata nel bando di gara.
Con una clausola di chiusura il Legislatore prevede un preciso obbligo di garanzia da parte delle stazioni appaltanti in relazione alla tempistica di svolgimento delle varie fasi (che devono riflettere il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato) e il valore delle forniture, servizi o lavori, in termini di proporzionalità e ragionevolezza.