I FONDI DI MUTUALIZZAZIONE PER LA STABILIZZAZIONE DEL REDDITO DELLE IMPRESE AGRICOLE
E’ stato approvato in Conferenza Stato Regione il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali attraverso il quale lo Stato Italiano darà concreta attuazione ai Fondi di Mutualizzazione per la stabilizzazione del reddito delle Imprese Agricole.
Il Fondo di Mutualizzazione costituisce lo strumento attraverso il quale i singoli agricoltori potranno beneficiare dei sostegni previsti dall’articolo 36, paragrafo 1, lettera b) e lettera c) del regolamento UE n. 1305/2013.
Il Fondo di Mutualizzazione, definito quale patrimonio autonomo rispetto a quello del Soggetto Gestore attraverso il quale gli agricoltori affiliati possono beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall’insorgenza di focolai e di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di una emergenza ambientale, od ancora in caso di drastico calo del reddito (Icome Stabilization Tool), potrà essere esclusivamente gestito dai soggetti individuati all’articolo 2 dell’emanando Decreto (Cooperative agricole, Consorzi di Cooperative Agricole, Società Consortili costituite da imprenditori agricoli e loro forme associate, Organizzazioni di Produttori e Unioni/Associazioni di Produttori, Consorzi di Difesa, Reti di Impresa).
Ai fini del previo riconoscimento, abilitante alla costituzione e successiva gestione dei Fondi di Mutualizzazione, l’Autorità Competente (individuata nel M.I.P.A.A. F. – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale) dovrà accertare in capo ai soggetti sopraindicati l’esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi individuati dal Decreto.
I Fondi di Mutualizzazione, con specifico riferimento alla stabilizzazione del reddito delle imprese agricole, rappresentano una significativa innovazione nel panorama agroalimentare.
Il riconoscimento del sostegno previsto in sede Comunitaria opera attraverso il meccanismo del rimborso con l’erogazione di indennizzi in favore dei singoli agricoltori nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 39 del regolamento UE n. 1305/2013.
In sintesi: a. il calo del reddito deve essere superiore al 30% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti escludendo il reddito più basso e quello più anno b. L’indennizzo compensa la perdita in misura non superiore al 70%.
Pertanto, la vera sfida che si pone per i Soggetti Gestori, interessati alla gestione dei Fondi di Mutualizzazione, è quella di acquisire quanto più possibile la partecipazione dei singoli agricoltori che saranno poi i beneficiari del sostegno.
Va segnalato che la normativa comunitaria impone che il patrimonio iniziale dei Fondi debba essere costituito dai versamenti volontari dei singoli aderenti, ma tanto non esclude, in attesa della pubblicazione del Decreto, che a tale capitalizzazione possano anche partecipare soggetti privati, anche diversi dai Soggetti Gestori o dai singoli aderenti.
Tanto significa che anche gli Istituti di Credito potrebbero contribuire alla patrimonializzazione del Fondo che, ai fini della liquidazione degli indennizzi in favore degli agricoltori, potrà ricorrere a finanziamenti o mutui.
Si dovrà in ogni caso attendere la pubblicazione del Decreto Ministeriale per avere contezza della disciplina di dettaglio dei Fondi di Mutualizzazione.