IL RATING DI LEGALITÀ, IL MODELLO 231 E IL RATING D’IMPRESA, I VANTAGGI PER L’IMPRESA

a cura di Andrea Formica

L’introduzione del Nuovo codice degli appalti di cui al D. Lgs 50/2016, ha segnato un nuovo passo in avanti verso la semplificazione e lo snellimento delle norme, nonché nella lotta alla corruzione; si è altresì cercato di guidare le imprese ad avviare una ristrutturazione e/o riorganizzazione che consenta loro di raggiungere un più alto livello di trasparenza ed affidabilità in tema di gare nei confronti della Stazione Appaltante.

Difatti l’introduzione dell’art. 83 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 ha introdotto il Rating d’Impresa, un nuovo strumento di verifica che si è andato ad affiancare e per certi versi a sovrapporre al precedente art. 5-ter d.l. 1/2012 Rating di Legalità delle Imprese.

Come ben noto, il Rating di legalità contribuisce all’accesso al credito bancario nonché alla concessione di finanziamenti da parte delle PA, ha durata biennale ed è attribuito dall’Autorità Antitrust sulla base delle dichiarazioni rese (accuratamente verificate) dall’impresa. Il rating in analisi è assoggettabile a variazioni nel corso dei due anni qualora l’Autorità riscontri un deperimento dei requisiti che nella fattispecie può esser motivo di un passaggio da tre stelle, valore massimo accreditabile, ad una.

Come anticipato con l’art. 83, si introduce presso l’ANAC il sistema del Rating d’impresa. Sistema che si fonda sui cosiddetti requisiti reputazionali, elementi positivi ovvero negativi che, forti di un valore numerico assegnato loro, incidono sul punteggio reputazionale assegnabile all’impresa. Caratteristica essenziale è che il rating d’impresa sarà applicabile per la sola qualificazione delle imprese, mentre sarà ininfluente per l’attribuzione dei punteggi nelle offerte economicamente più vantaggiose. Ed è proprio nel comma 10 del presente articolo 83 che si riscontra l’anello di congiunzione tra Rating d’Impresa e Rating di Legalità: tra gli elementi che impattano negativamente sull’impresa si possono enumerare sanzioni, illeciti amministrativi e inadempimenti contrattuali, nonché gli elementi di cui all’art. 80, comma 5, lettera c). Allo stesso modo fanno parte dei cosiddetti elementi positivi oltre all’effettiva regolarità contributiva di cui comm. 7 art 83, e all’attitudine al rispetto dei tempi e dei costi dell’esecuzione dei contratti, il già noto Rating di Legalità e il “Modello Organizzativo 231” previsto dal D. Lgs 231 del 2001.

L’ANAC con riferimento a tale modello non indica una best practice da seguire per sviluppare un effettivo ed efficace modello di 231 bensì un insieme di elementi che devono risultare una volta che il modello è stato effettivamente attuato.  Tali elementi sono:

  • Individuazione delle aree a maggior rischio di compimento di reati;
  • Lo sviluppo di procedure operative idonee all’adempimento di quelle attività che presentano un maggiore rischio di compimento di atteggiamenti scorretti;
  • L’adozione di pratiche gestionali delle risorse economiche funzionali ad una corretta attività imprenditoriale;
  • La presenza di un sistema strutturato e adeguatamente inserito nella realtà aziendale anche a mezzo corsi formativi al personale, al fine di assicurare una tempestiva comunicazione di informazioni all’ Organo di Vigilanza appositamente istituito;
  • La presenza di adeguati strumenti di garanzia per i dipendenti che manifestano la presenza di illeciti;
  • L’applicazione ed effettivo ricorso a strumenti di monitoraggio che attestino l’efficacia delle misure introdotte e l’effettivo utilizzo del modello attraverso la previsione di appositi organismi deputati allo svolgimento di tali attività.

Pertanto, con l’introduzione del D.Lgs, 50/2016 il rating di legalità e la normativa del modello 231 del 2001 hanno assunto nuovo vigore riproponendosi, in congiunzione con il rating d’impresa, nel panorama degli appalti pubblici. Nell’attuale contesto normativo l’ottenimento e il mantenimento di un buon rating piuttosto che l’adozione di un effettivo ed efficace modello di 231 si palesano di importanza strategica per le imprese che, dimostrando la loro collaborazione verso la trasparenza e la legalità, avranno accesso a diversi vantaggi per il loro business:

  1. Con l’adeguamento al rating di legalità di cui art. 5 ter comma 1/2012 il legislatore in tema di gare sottolinea come “del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta”.
  2. Al contempo l’adozione del modello 231 apporta sia vantaggi diretti che indiretti alle società esercenti il modello organizzativo. Tra quelli diretti, abbiamo l’effetto esimente, l’analisi e l’ottimizzazione dei processi e la tutela da rischi operativi e di inefficienza che influenzano positivamente l’immagine aziendale, favoriscono lo sviluppo di una cultura aziendale prevenendo le frodi interne. A questi vantaggi si assommano quelli previsti dall’ ex D. Lgs 231/2001, che permette di prevenire i reati, permettendo così di assicurare l’azienda da sanzioni, danni al patrimonio aziendale, danni all’immagine, frodi (interne ed esterne) e la non conformità del prodotto. A questi si aggiungono vantaggi indiretti dati dal continuo monitoraggio previsto dal modello, che favorisce l’individuazione delle inefficienze dei processi, evidenziando così le aree di miglioramento. In conseguenza di ciò il continuo monitoraggio nonché lo sviluppo di una cultura aziendale diretta all’individuazione delle inefficienze hanno come effetto l’implementazione di un ottimo sistema di qualità.
  3. Infine il legislatore nel nuovo Codice Appalti fornisce un ulteriore input alle società appaltatrici prevedendo un nuovo vantaggio, per le società possedenti rating di legalità e modello organizzativo 231, che consiste in uno sgravio del 30% dei costi della garanzia per la partecipazione alla procedure di gare pubbliche come riportato dall’art. 93 comma 7 “(…) Nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 (…)”
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