OPERE DI URBANIZZAZIONI A SCOMPUTO A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE DAL CORRETTIVO (D.Lgs n. 56/2017)
Dal 20 maggio p.v., a seguito dell’entrata in vigore del correttivo del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori pubblici relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, inferiori alla soglia comunitaria, da realizzarsi da parte dei privati titolari del permesso o di un altro titolo, che assumano in via diretta l’esecuzione delle opere – fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie – si dovrà procedere secondo le seguenti modalità:
- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i Servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i Lavori, e, per i Servizi e le Forniture di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati
- c) per i Lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
- d) per i Lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a).
Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di euro 5.225.000, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l’articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.