VIA LIBERA ALLE REGOLE SUI FONDI PER I COLLAUDI DEGLI APPALTI DI GRANDI OPERE
Il 16 gennaio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Mit-Mef in attuazione dell’articolo 196, comma due del codice dei contratti per stabilire modalità e limiti di spesa dei servizi di supporto e di indagine per il collaudo delle grandi opere.
L’art. 196 del D.Lgs n. 50/2016 è ricompreso tra le disposizioni relative al ‘Contraente Generale’, inserito nel codice dei contratti in riferimento alle previsioni contenute nell’articolo 1, comma 1, lettere ll) ed mm) della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11.
Il decreto ministeriale prevede, in particolare, che il soggetto aggiudicatore sulla base di motivata richiesta della commissione di collaudo e prima dell’emissione del certificato di collaudo, possa autorizzare la stessa ad avvalersi di soggetti specializzati per lo svolgimento di servizi di supporto e di indagine finalizzati alle operazioni di collaudo di cui trattasi.
Tali servizi verranno affidati dal soggetto aggiudicatore a soggetti specializzati nel settore d’interesse mediante le procedure di gara previste dal codice.
I costi dei suddetti servizi saranno inseriti nel quadro economico pertinente alla realizzazione delle infrastrutture in questione con distinta evidenziazione, nel limite delle somme disponibili nella voce spese generali e imprevisti, in aggiunta ai costi già presenti nel medesimo quadro economico concernenti le spese per accertamenti di laboratorio, per verifiche tecniche e per eventuali collaudi specialistici già previsti in contratto.
La spesa non potrà superare il 10 per cento del compenso lordo spettante complessivamente alla commissione di collaudo.