CONSULTAZIONE PUBBLICA PER LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI RATING DI LEGALITÀ
Con Provvedimento n. 27060 del 9 marzo 2018, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (in seguito, “AGCM” o “Antitrust”) ha avviato una consultazione pubblica per la revisione del Regolamento in materia di Rating di Legalità.
La procedura di consultazione pubblica dovrà concludersi entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera sul sito istituzionale dell’Autorità. Pertanto, entro il termine dell’8 aprile 2018, tutti i soggetti interessati potranno far pervenire eventuali osservazioni, inviando una mail all’indirizzo consultazione.regolamentorating@agcm.it.
La revisione del Regolamento appare finalizzata alla semplificazione, snellimento e chiarificazione delle procedure per l’attribuzione, modifica, rinnovo, revoca e annullamento del Rating di Legalità, anche alla luce della crescente diffusione di tale strumento tra le imprese e del correlato significativo aumento del numero di richieste di attribuzione ricevute dall’Autorità.
Oggetto della consultazione è la bozza di Regolamento pubblicato dall’AGCM, che contiene alcune proposte di modifica, soprattutto con riferimento al procedimento per l’attribuzione del Rating di Legalità.
In primo luogo, in materia di requisiti per l’attribuzione, nell’articolo 2, comma 2, viene inserita come causa ostativa per l’attribuzione del Rating la condanna per taluno dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Inoltre, con riferimento all’ambito della disciplina antimafia, costituisce una nuova causa ostativa il commissariamento di cui all’art. 32, comma 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dall’articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014. n. 114, limitatamente al periodo di efficacia del relativo provvedimento.
È, tuttavia, con riferimento al procedimento per l’attribuzione del Rating di Legalità che si registrano le novità più significative, tutte improntate alla massima semplificazione.
In tale ottica, sono invero stati espunti i riferimenti alla Commissione consultiva in materia di rating. Tale organo, nell’idea originaria, avrebbe dovuto essere formato da un rappresentante dell’AGCM, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Giustizia, dell’ANAC e un rappresentante del mondo imprenditoriale; tra le sue facoltà vi sarebbe stata quella di chiedere all’impresa richiedente di fornire informazioni e documenti rilevanti ai fini del suo rilascio del rating di legalità. Nella proposta di revisione, invece, vi è l’accentramento del procedimento in capo all’Antitrust.
Un secondo profilo di semplificazione risiede nella riduzione del numero di Autorità partecipanti in via diretta allo svolgimento del procedimento. Se nella versione originaria era previsto che l’AGCM trasmettesse copia integrale della richiesta di Rating al Ministero dell’Interno, al Ministero della Giustizia e all’Autorità nazionale anticorruzione, nella proposta di revisione, all’art. 5, comma 3, si prevede che l’AGCM trasmetta tempestivamente alla sola ANAC gli elementi e le informazioni utili per l’espletamento delle verifiche di competenza.
La partecipazione dei predetti Ministeri, tuttavia, non risulterebbe totalmente preclusa, poiché il comma 3-bis prevede che l’AGCM, ai fini della valutazione delle richieste di attribuzione del rating, collabori con i Ministeri dell’Interno e della Giustizia, ai quali può sottoporre richieste di informazioni e/o di pareri sia su questioni di carattere generale, che su singoli aspetti attinenti le domande ricevute.
Un ulteriore miglioramento è contenuto nel comma 8 dell’art. 5, dove si prevede che il preavviso di rigetto della domanda di attribuzione del Rating segua un procedimento diverso da quello di cui all’art. 6, comma 8. Segnatamente, laddove l’Autorità intenda negare l’attribuzione del rating, essa invia una comunicazione all’impresa e quest’ultima, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Inoltre, la comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che, iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.
Ulteriori rilevanti novità concernono la durata, modifica, rinnovo, annullamento, sospensione e revoca del Rating.
Con riferimento al rinnovo, l’art. 6, comma 2-bis, prevede che, laddove la relativa domanda sia depositata non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza, il Rating mantiene la propria validità a tutti gli effetti sino alla data di adozione della delibera con la quale l’Autorità pronuncia sulla richiesta. In caso di accoglimento, il Rating viene confermato per un nuovo biennio decorrente dalla data della relativa delibera; in caso contrario, gli effetti del Rating cessano dalla data di adozione della delibera di non accoglimento.
Inoltre, all’art. 6, comma 4-bis, viene introdotto il nuovo istituto dell’annullamento del Rating da parte dell’AGCM, che trova applicazione ove il Rating sia stato rilasciato o rinnovato in carenza di uno o più dei presupposti di cui all’articolo 2. Tale annullamento d’ufficio, ai sensi del comma 8, è preceduto dalla comunica all’impresa dei motivi che comportano l’annullamento. L’annullamento, peraltro, diviene oggetto di iscrizione in un’apposita sezione dell’elenco delle imprese pubblicato nel sito dell’AGCM. Le iscrizioni relative l’annullamento (così come quelle relative alla revoca – altra novità) permangono nell’elenco sino alla data di scadenza del Rating ovvero, in ogni caso, per un periodo non inferiore a sei mesi.