APPROVATA LA NUOVA LEGGE SUGLI APPALTI DELLA REGIONE SARDEGNA

appalti_03Il Consiglio Regionale della Regione Sardegna ha approvato la Legge Regionale 13 Marzo 2018, n. 8, recante «Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture».

Costituita da 55 articoli, tale legge intende disciplinare i contratti pubblici aventi ad oggetto i lavori, le forniture e i servizi affidati dalle stazioni appaltanti sarde (art. 3) ed eseguiti sul territorio regionale con riferimento alle materie della programmazione, progettazione, sostenibilità ambientale e sociale, centralizzazione della committenza regionale e organizzazione amministrativa.

Nel far ciò, la legge regionale sarda è tenuta al rispetto delle seguenti fonti sovraordinate:

  • Statuto speciale per la Regione Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3);
  • Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
  • Direttive europee 23, 24, 25 del 2014.

Dall’ambito di applicazione della legge regionale sarda sono esclusi i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi concernenti materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma 2, della Costituzione.

La legge in esame è dichiaratamente volta al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, semplificazione, trasparenza e qualità del ciclo del contratto pubblico. Le finalità, dunque, spaziano dall’introduzione di misure di semplificazione e trasparenza, al potenziamento e all’adeguamento infrastrutturale della Regione per uno sviluppo economico e sociale equilibrato del territorio, con specifico riferimento alla salvaguardia, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente naturale, alla sostenibilità ambientale e all’uso oculato delle risorse naturali.

Inoltre, appare rilevante l’impronta sociale volutamente impressa dalla legge: da un lato, l’esigenza di incentivare l’uso di materiali locali la cui produzione, estrazione o trasporto determini un minor impatto ambientale; dall’altro lato la promozione e incentivazione dell’accesso dei giovani professionisti e delle micro e piccole medie imprese ai contratti pubblici.

Le disposizioni della presente legge si applicano ai soggetti indicati dall’art. 3, tra cui spiccano:

  • l’Amministrazione regionale, ivi compresi tutti gli enti, le agenzie e le aziende regionali, così come il Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
  • gli enti locali, le loro associazioni e unioni, comunque denominati di cui alla legge regionale;
  • gli organismi di diritto pubblico la cui attività è finanziata o sottoposta al controllo dei soggetti sopra indicati nonché le società con capitale pubblico partecipate delle amministrazioni sopra indicate;
  • le aziende sanitarie della Sardegna di cui alla legge sull’istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e quella per la riforma del sistema sanitario regionale;
  • i concessionari nonché i soggetti privati sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento dalle predette amministrazioni.

L’art. 7 della legge disciplina la costituzione di società regionali per la realizzazione di opere pubbliche sul territorio della Sardegna, in modo da accelerare la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza strategica. In tal senso, la Regione è autorizzata a costituire una società di capitali avente ad oggetto lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere pubbliche di competenza e/o di interesse regionale, individuate con deliberazione della Giunta regionale. Tali società, con capitale sociale interamente detenuto dalla Regione, operano secondo le regole previste per le società in house.

L’art. 10, invece, prevede un procedimento speciale per le infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale, le quali vengono individuate, in un apposito elenco, dalla Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore Regionale competente in materia di lavori pubblici. Per tali opere, infatti, sono adottate procedure di approvazione e di attuazione accelerate, secondo quanto stabilito dalla stessa Legge Regionale.

Ancora, significativa la previsione di atti regolativi di competenza regionale, quali Linee Guida e Codice regionale di buone pratiche. Segnatamente, l’art. 39 attribuisce alla Giunta Regionale il compito di emanare, con propria deliberazione, Linee Guida, documentazione standard, capitolati speciali e schemi di contratto, in coerenza con le linee guida e con i bandi tipo dell’ANAC.

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore e, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

A tal proposito, si specifica che la legge entra in vigore il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Torna su
Cerca