IMMINENTE LA SCADENZA PER LE OSSERVAZIONI E LE PROPOSTE OPERATIVE SULLE LINEE GUIDA ANAC IN MATERIA DI RATING D’IMPRESA
Il 29 giugno 2018 è scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni e delle proposte operative sulle Linee Guida ANAC recanti “Istituzione del rating di impresa e delle relative premialità”.
Si tratta di un importante atto attuativo reso su un tema, quello del rating d’impresa, che non ha specifica copertura comunitaria e rispetto al quale, pertanto, si pongono le stesse problematiche di altri due grandi istituti introdotti con il D.Lgs. n. 50/2016, vale a dire il rating di legalità e il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.
In particolare, le principali problematiche involgono il rispetto, da parte della normativa nazionale di recepimento, del divieto di gold plating, cioè del divieto di inserire oneri burocratici ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria.
Sul rating d’impresa, tuttavia, il Consiglio di Stato, nel parere reso sul nuovo Codice degli appalti, aveva già affermato come lo stesso non violi il divieto di gold plating, considerandolo, al contrario, un valore attraverso il quale si potrebbe meglio tutelare il mercato delle imprese.
In tale ambito, si ricorda, inoltre, che la legge delega per l’attuazione delle direttive comunitarie in materia di public procurement, all’art. 1, comma 1, lett. uu) ha previsto una “revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità, trasparenza e verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all’impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite, introducendo, inoltre, misure di premialità, regolate da un’apposita disciplina generale fissata dall’ANAC con propria determinazione e connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi, nonché assicurando gli opportuni raccordi con la normativa vigente in materia di rating di legalità;”.
In questo contesto si inserisce l’art. 83, comma 10, da poco modificato dal D.Lgs. 19.4.2017, n. 56 (il correttivo al Codice dei contratti) secondo cui “È istituito presso l’ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative premialità, per il quale l’Autorità rilascia apposita certificazione agli operatori economici, su richiesta. (…) L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonché le modalità di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. (…)”, e la conseguente necessità dell’ANAC di adottare un atto con il contributo degli stakeholder, al fine di pervenire ad un provvedimento condiviso.
La vicenda del rating d’impresa, inoltre, si intreccia con un’ulteriore questione di attualità: il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, che dovrà trovare compiuta attuazione, secondo l’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione.
Si consideri che lo schema del dPCM di cui all’art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, dopo aver ricevuto, in data 21.2.2018, il parere favorevole dell’ANAC, non è ancora stato pubblicato, ed è attualmente al vaglio della Conferenza Unificata ove sono state sollevate una serie di criticità, tra cui, la più rilevante, riguarda la difficoltà per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza di essere qualificate per l’intero processo di gestione dell’appalto.
Tali difficoltà si scontrano necessariamente con la previsione delle Linee guida ANAC sul rating d’impresa, secondo cui solo le stazioni appaltanti qualificate potrebbero emettere valutazioni reputazionali nei confronti degli operatori economici in quanto chiamate a:
a) predisporre le schede di rilevazione del comportamento dell’operatore economico al momento dell’ultimazione della prestazione;
b) rilevare i comportamenti degli operatori economici in fase di affidamento;
c) redigere le schede standard sulle performance relative all’esecuzione nell’ultimo quinquennio.