VINCOLO DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE DELL’IMMOBILE IN REGIME DI EDILIZIA AGEVOLATA EX ART. 35, LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865. NUOVI SCENARI.

a cura dell’Avv. Alessandro Bonanni

Recenti provvedimenti adottati dall’Amministrazione Capitolina sull’affrancazione del vincolo del prezzo massimo di cessione dell’immobile in regime di edilizia agevolata ex art. 35, legge 22 ottobre 1971, n. 865, a seguito della nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1835 del 16 settembre 2015, hanno aperto scenari che potrebbero incidere sul mercato immobiliare e sul relativo contenzioso.

La Suprema Corte, con la pronuncia citata, aveva infatti affermato che “il vincolo del prezzo non è affatto soppresso automaticamente a seguito della caduta del divieto di alienare, ed anzi in assenza di convenzione ad hoc segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita”.

Il principio enunciato dalla Cassazione ha avuto l’effetto, da un lato, di inibire l’alienazione a prezzo di mercato dei numerosi immobili interessati dal vincolo in esame e, dall’altro, di incrementare il contenzioso relativo alle vendite già concluse, anche con richieste dei venditori alla restituzione, da parte degli acquirenti, della differenza tra il prezzo pattuito e il prezzo massimo di cessione dell’immobile fissato dal vincolo.

In tale contesto, dunque, ha assunto particolare rilevanza la procedura di eliminazione dei vincoli relativi al prezzo massimo di cessione, che, nel caso di Roma Capitale, si è andata definendo solo attraverso una serie di successivi provvedimenti. Tale procedura consente ai proprietari degli immobili, previo versamento di un corrispettivo e sottoscrizione di apposita convenzione integrativa, di alienare l’immobile a prezzi di libero mercato.

Per quanto concerne, invece, il contenzioso incardinato sulle compravendite già perfezionate a prezzi non coerenti con il vincolo di legge, recenti pronunce del Tribunale di Roma hanno aperto nuovi ed interessanti scenari, circoscrivendo con maggiore precisione le aspettative effettivamente tutelabili delle parti coinvolte, e favorendo percorsi intesi a pervenire ad una definizione bonaria delle questioni controverse.

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