SULLA TASSATIVITÀ DELLE IPOTESI DI ANNULLAMENTO CON RINVIO EX. ART. 105 C.P.A.

a cura della Dott.ssa Bruna Borzani

Con la sentenza n°14/2018 il Consiglio di Stato, nella sua sede plenaria, ha fatto luce su una questione da tempo variamente interpretata dalle singole Sezioni, sancendo la tassatività delle ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall’art. 105 c.p.a. e la non configurabilità tra le medesime dei casi di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per i quali la causa deve essere decisa nel merito dal giudice di secondo grado.

Nel caso di specie, l’appellante richiedeva alla Sez. III. dell’organo giudicante la riforma in parte qua della sentenza n. 367/2015 del T.A.R. Catanzaro, laddove quest’ultimo, pur accogliendo le doglianze avanzate nel primo grado di giudizio, non si era pronunciato, neppure in via implicita, in merito alla domanda risarcitoria. Il richiedente lamentava pertanto una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato consacrato all’art 112 c.p.c., e asseriva ad ogni modo la fondatezza nel merito della pretesa risarcitoria.

Essendovi un contrasto giurisprudenziale in atto circa la portata applicativa dell’art. 105 comma 1 c.p.a., avente ad oggetto le ipotesi di rinvio al giudice di primo grado, la Sezione III del Consiglio rimetteva la decisione all’Adunanza plenaria, ai fini della risoluzione della questione relativa all’ambito di operatività della norma.

La Sezione remittente chiedeva se, nelle ipotesi di completa omissione di pronuncia su una delle domande avanzate dal ricorrente, la controversia dovesse essere decisa nel merito dal giudice di secondo grado, in virtù dell’effetto devolutivo e stante la tassatività delle ipotesi di rinvio in primo grado, o, al contrario, la causa dovesse essere rinviata al TAR, a tutela del diritto di difesa e del principio del doppio grado.

In primo luogo, l’Adunanza Plenaria, alla luce del principio di eventualità e non indefettibilità del doppio grado nel merito, ha condiviso l’interpretazione dell’art 105 c.p.a. quale istituto applicabile esclusivamente a fattispecie tassativamente individuate, più fedele all’evidente finalità di accelerazione del giudizio della norma.

In secondo luogo, il Collegio ha escluso che l’omessa decisione su una delle domande sia equiparabile alla violazione del diritto di difesa, in quanto quest’ultima richiede una pronuncia resa in spregio delle garanzie difensive previste a favore di una delle parti, lesione che non può riconoscersi nella mancata pronuncia in merito ad una delle questioni trattate in un procedimento di per sé non viziato.

Inoltre, anche qualora si configuri quale errore di fatto revocatorio, l’omesso esame di una delle domande non costituirebbe un’ipotesi di nullità della sentenza, bensì un semplice errore che ne inficia il contenuto.

Per tali ragioni, il Consiglio di Stato ha chiarito che la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non rientra in alcuna delle fattispecie previste all’art 105 c.p.a., a meno che, come appurato dalle Adunanze Plenarie n. 10 e n. 11/2018, la pronuncia sulla domanda manchi del tutto, venendo pertanto a configurarsi ipotesi di nullità dovuta all’assenza dei requisiti minimi idonei di una pronuncia.

In conclusione, il Collegio ha enunciato i seguenti principi di diritto:

a) In coerenza con il generale principio dell’effetto devolutivo/sostitutivo dell’appello, le ipotesi di annullamento con rinvio al giudice di primo grado previste dall’art. 105 c.p.a. hanno carattere eccezionale e tassativo e non sono, pertanto, suscettibili di interpretazioni analogiche o estensive.

b) La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, anche quando si sia tradotta nella mancanza totale di pronuncia da parte del giudice di primo grado su una delle domande del ricorrente, non costituisce un’ipotesi di annullamento con rinvio; pertanto, in applicazione del principio dell’effetto sostitutivo dell’appello, anche in questo caso, ravvisato l’errore del primo giudice, la causa deve essere decisa nel merito dal giudice di secondo grado.

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