LE PRINCIPALI NOVITÀ SUI CONTRATTI PUBBLICI INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019

A seguito dell’entrata in vigore della L. n. 145/2018, la cosiddetta Legge di Bilancio 2019, sono state apportate importanti modifiche per quanto concerne il settore della contrattualistica pubblica.
Nello specifico, ad assumere rilievo è, innanzitutto, l’articolo 1, comma 912, della succitata Legge, ove è stato previsto che “nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.”
La disposizione da ultimo riportata, anzitutto, preconizza una completa revisione del Codice dei Contratti Pubblici, che dovrà probabilmente trovare collocazione nell’ambito di una legge con cui il Parlamento deleghi al Governo l’adozione di interventi normativi correttivi.
Dall’altro, nell’attesa di tale revisione, riferendosi agli appalti di lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, la Legge di Bilancio introduce un regime transitorio, esteso fino al 31 dicembre 2019, che integra la disciplina attualmente dettata dall’art. 36, D.Lgs. n. 50/2016.
L’articolo 36, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, con riferimento agli appalti di lavori, prevede già che:
• per affidamenti di importo inferiore ai 40.000 € si possa procedere mediante affidamento diretto;
• per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 € e inferiore a 150.000 € si possa ricorrere alla procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici;
• per affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1.000.000 si possa attivare la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori;
• per affidamenti di importo pari o superiore a 1.000.000 € si debba ricorrere alle procedure ordinarie.
Sulla base delle previsioni della Legge di Bilancio, e ferme restando le altre ipotesi disciplinate dall’art 36 D.Lgs. 50/2016, nel corso del 2019 gli appalti di lavori pubblici potranno essere affidati anche con le seguenti modalità semplificate:
• per importi pari o superiori a 40.000 € e inferiori a 150.000 € con procedura di “affidamento diretto” che prevede la consultazione di tre operatori economici (laddove il regime ordinario dettato dall’art. 36 cit. prevedrebbe una procedura negoziata con invito di almeno dieci operatori);
• per importi pari o superiori a 150.000 € e inferiori a 350.000 € con procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici (anziché quindici, come imporrebbe l’art. 36 cit.).
L’espressione “affidamento diretto”, utilizzata nella Legge di Bilancio relativamente agli appalti di lavori di importo compresi tra 40.000 € e 150.000 €, non sembra coerente con il meccanismo descritto dalla novella. Infatti, facendo riferimento alla consultazione di tre operatori economici, la norma parrebbe configurare una procedura negoziata, e non un’ipotesi di “affidamento diretto”, introducendo così elementi di incertezza.

La Legge di Stabilità 2019, all’articolo 1, comma 162, L. n. 145/2018, ha altresì inteso istituire una Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici: “al fine di favorire gli investimenti pubblici, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di seguito denominata Struttura.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede, altresì, a indicarne la denominazione, l’allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni.”
L’articolo 1, al successivo comma 163, specifica poi che la Struttura, qualora vi sia una apposita richiesta delle amministrazioni centrali o degli enti territoriali, assolva le proprie funzioni “al fine di favorire lo sviluppo e l’efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all’innovazione tecnologica, all’efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all’edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività”.

Da ultimo si evidenzia che l’articolo 1, comma 107, L. n. 145/2018, prevede l’erogazione in favore dei comuni di contributi per operare la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale per un importo massimo pari a 400.000.000 €, da riparti in base ai parametri fissati dalla Legge stessa.

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