ANAC: IN CONSULTAZIONE IL REGOLAMENTO SUI PORTATORI DI INTERESSI

In consultazione fino al 18 febbraio p.v. il “Regolamento disciplinante i rapporti fra ANAC e i portatori di interessi particolari presso l’Autorità nazionale anticorruzione e istituzione dell’Agenda pubblica degli incontri”.

Sulla scorta delle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 in tema di diritto di accesso civico ed obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A., nonché di quanto previsto nel D.Lgs. 50/2016, l’ANAC ha proceduto ad adottare apposite misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” , in ossequio altresì alle decisioni 2014/838/UE e 2014/839/UE (v. deliberazione n. 12 del 28 ottobre 2015, recante l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione).

Come noto, invero, il dialogo tra gruppi di interesse (c.d. lobbies) ed Amministrazioni avviene attraverso le regole fissate in materia di procedimento amministrativo: tale partecipazione consente alle istituzioni non solo di valutare l’insieme degli interessi coinvolti dalla sua decisione, ma anche di assumere le informazioni necessarie a conoscere a fondo la situazione nella quale deve intervenire, al fine di raggiungere in maniera ottimale il risultato atteso*.

Il Regolamento disciplina i rapporti tra i Decisori dell’Autorità (il Presidente, i componenti del Consiglio, il Segretario generale e i dirigenti) ed  “i rappresentanti di soggetti giuridici, pubblici o privati, di consorzi, di associazioni di categoria, di associazioni, fondazioni, enti di diritto privato comunque denominati anche privi di personalità giuridica, di comitati di cittadini, nonché coloro che rappresentano i portatori di interesse o svolgono nell’interesse di questi funzioni di consulenza che intendano rappresentare ai Decisori interessi, comunque denominati, che riguardano i compiti istituzionali dell’Autorità”.

In particolare, sono stabilite le modalità organizzative e i criteri per garantire la trasparenza degli incontri organizzati, su richiesta dei portatori di interessi, al fine di rappresentare tali interessi in relazione ad attività e procedimenti di esercizio, attuale o futuro, delle funzioni attribuite all’ANAC dalla normativa vigente.

Tra i sette articoli che compongono il documento, notevole rilevanza riveste l’art. 3, il quale prevede la pubblicazione, con cadenza settimanale, dell’agenda di tali incontri nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito dell’Autorità.

Da parte loro, i rappresentanti di imprese e associazioni dovranno esprimere il consenso, preventivo, alla pubblicazione dei dati relativi all’incontro.

E’ espressamente precisato che il regolamento non si applica a:

  • gli incontri in forma di audizioni, consultazioni e partecipazione a tavoli tecnici previsti dai Regolamenti dell’Autorità recanti la specifica disciplina in materia di vigilanza, sanzioni, ispezioni, adozione di atti regolatori e pareri di precontenzioso ai sensi dell’art. 211, del Codice Appalti;
  • i contatti che intercorrono con i rappresentanti di Stati esteri, delle istituzioni europee e delle organizzazioni internazionali.

Il testo rimane aperto alle riflessioni e ai contributi esterni fino al 18 febbraio, termine per l’invio di obiezioni e proposte mediante compilazione dell’apposito modulo presente online.

Conclusa la consultazione pubblica, l’Autorità procederà anche ad adeguare il Codice di condotta del presidente e dei componenti del Consiglio e il codice di comportamento dei dipendenti con i doveri introdotti dalla nuova disciplina.

 

* Sul punto si richiama “PA, gruppi di interesse e buona amministrazione: nuove forme di gestione del potere pubblico“, a firma del medesimo autore, pubblicato il 14.01.02019 su https://www.piselliandpartners.com/news-nuovo-codice-contratti-concessioni/pa-gruppi-di-interesse-e-buona-amministrazione-nuove-forme-di-gestione-del-potere-pubblico/,  in cui si osserva: “ (…) A tal proposito, la legge n. 241, in merito alla motivazione di cui all’articolo 3, dispone che il decisore pubblico assuma tutti i dati utili al raggiungimento di una conoscenza approfondita del contesto in cui sono chiamati ad intervenire. (…) Il legame tra partecipazione e rappresentanza rimane molto stretto, poiché la partecipazione al procedimento da parte di singoli o di gruppi è dettata dalla volontà di rendere presente e rappresentare un interesse (…) l’istituto della partecipazione al procedimento amministrativo sembra avallare l’ipotesi di un diritto soggettivo alla rappresentanza di interessi nei confronti del potere politico. In questo senso il gruppo, portavoce di un insieme di cittadini, partecipa al processo decisionale pubblico, non solo per tutelare l’interesse dei propri membri, ma anche per contribuire ad una migliore definizione dell’interesse generale.”.

 

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