L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELLA VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA, TRA AUTOMAZIONE E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE. PRIMI SPUNTI GIURISPRUDENZIALI
L’informatizzazione della valutazione amministrativa sembra un processo ormai inarrestabile.
Successivamente alla fase di passaggio dalla “carta” al “digitale”, la prossima sfida che il diritto amministrativo si trova ad affrontare è quello della “decisione robotica”[1], quale provvedimento amministrativo assunto mediante algoritmi sempre meno dipendenti dall’intervento umano.
Alcuni recenti casi giurisprudenziali sembrano sconfessare coloro i quali valutano l’ingresso dell’intelligenza artificiale nella decisione amministrativa come uno scenario ancora lontano e, tutt’al più, fantascientifico.
Con due recenti sentenze del T.A.R. Lazio[2], il Giudice amministrativo ha sindacato la legittimità della procedura nazionale di mobilità dei docenti immessi in ruolo nell’ambito del piano straordinario assunzionale di cui alla L. n. 107/2015, nella parte in cui prevedeva che i trasferimenti e le assegnazioni dei docenti fossero demandati ad un algoritmo, sconosciuto nei suoi metodi di calcolo e di valutazione, in sostituzione di un’istruttoria affidata ad un ufficio e ad un responsabile.
A detta del T.A.R. Lazio, una decisione amministrativa assunta sulla base di un tale algoritmo ha violato, oltre ai canoni di trasparenza e di partecipazione procedimentale, anche il fondamentale obbligo di motivazione delle decisioni amministrative, in quanto “alcuna complicatezza o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l’attività amministrativa, specie ove sfociante in atti provvedimentali incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di conseguenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione”.
In questo senso, “gli istituti di partecipazione, di trasparenza e di accesso, in sintesi, di relazione del privato con i pubblici poteri non possono essere legittimamente mortificati e compressi soppiantando l’attività umana con quella impersonale, che poi non è attività, ossia prodotto delle azioni dell’uomo, che può essere svolta in applicazione di regole o procedure informatiche o matematiche”.
Le decisioni riportate, pertanto, pongono una prima e fondamentale sfida: la valutazione amministrativa algoritmica, formata sulla base di processi automatici e informatici spesso sconosciuti o non conoscibili, è conciliabile con il tradizionale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi?
La risoluzione di un tale interrogativo appare ancor più difficile, sol che si pensi all’ormai acquisita insuperabilità dell’obbligo di motivazione della decisione amministrativa, quale codificato corollario del diritto ad una buona amministrazione ex art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
[1] Così definita da Patroni Griffi, in La decisione robotica e il giudice amministrativo, https://www.giustizia-amministrativa.it del 28.8.18.
[2] Cfr. T.A.R. Lazio nn. 9224 e 10828/18.