L’UTILITÀ DELLE ANNOTAZIONI NEL CASELLARIO ANAC SECONDO IL T.A.R. LAZIO

Con una recente sentenza[1], il Giudice amministrativo ha fornito interessanti indicazioni sul concetto di utilità delle annotazioni presenti sul casellario informatico tenuto e gestito dall’ANAC.

Tale registro informatico, infatti, rappresenta, soprattutto alla luce del D.Lgs. n. 50/16 e delle Linee guida ANAC n. 6, uno dei mezzi di prova più rilevanti per le stazioni appaltanti al fine di vagliare la moralità professionale degli operatori economici che partecipano alle gare pubbliche. Più precisamente, come rilevato anche dallo stesso Giudice amministrativo, le annotazioni Anac incidono “in maniera mai indolore nella vita dell’impresa, anche nella forma che non prevede l’automatica esclusione o la conseguente interdizione dalla gare pubbliche, perché comunque rilevanti sia sotto il profilo dell’ ”immagine” sia sotto quello dell’aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche”.

Per questa via, il T.A.R. Lazio ha chiarito che “la mera valenza di pubblicità notizia delle circostanze annotate come utili e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica la partecipazione alle gare, non esonera l’Autorità da una valutazione in ordine all’interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia”; un processo motivazionale, dunque, la cui eventuale carenza o contraddittorietà ben potrà essere sindacata in sede giurisdizionale, in modo tale da assicurare all’operatore economico che il suo casellario informatico sia effettivamente rappresentato dalle sole notizie effettivamente conferenti rispetto alle finalità di tenuta dello stesso.

[1] T.A.R. Lazio, sede di Roma, I^, 18.2.19, n. 2178.

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