L’IMPOSSIBILITÀ DI COSTITUIRE UN’ATI VERTICALE NEGLI APPALTI DI SERVIZI OVE NON SUSSISTA UNA CHIARA DISTINZIONE TRA PRESTAZIONI PRINCIPALI E SECONDARIE
In una recente sentenza (Consiglio di Stato, sezione V, 5 aprile 2019, n. 2243) è stato sancito che l’autonomia pattizia nella individuazione delle modalità associative risulta sempre limitata dalla legge di gara e, in particolare, che esclusivamente ove l’Amministrazione abbia preventivamente e specificamente individuato negli atti di gara una suddivisione delle prestazioni tra principali e secondarie sarà possibile per i concorrenti partecipare sotto forma di Raggruppamento di Imprese di tipo Verticale .
Tale divieto risulterebbe giustificato dalla circostanza che “nei raggruppamenti verticali, la responsabilità dei concorrenti che si fanno carico delle parti secondarie del servizio è circoscritta all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, si talché non è possibile rimettere alla loro libera scelta l’individuazione delle prestazioni principali e di quelle secondarie (attraverso l’indicazione della parte del servizio di competenza di ciascuno) e la conseguente elusione della norma in materia di responsabilità solidale, in assenza di apposita previsione nella disciplina di gara”.
Il Consiglio di Stato, tra l’altro, precisa che il predetto principio risulta valevole sempre a prescindere dal fatto che i soggetti riuniti in ATI siano comunque qualificati per l’esecuzione dell’appalto, i modelli di domanda allegati al disciplinare della gara per cui è causa prevedessero l’ipotesi di ATI verticale e che l’appalto consti, effettivamente, di diverse attività (seppur non suddivise in prevalenti e secondarie).