SBLOCCA CANTIERI: LE MODIFICHE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER LE IMPRESE IN CRISI

Il Decreto Sblocca Cantieri ha operato una totale riscrittura dell’art. 110 del D.Lgs. 50/16 chiarendo, tuttavia, che tale norma avrà una applicazione temporalmente limitata: la norma, infatti, avrà validità dall’entrata in vigore del decreto (19 aprile 2019) sino al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”), ovverosia il 15 agosto 2020.

Per quanto riguarda le modifiche operate alla norma si evidenzia quanto segue.

In primo luogo l’attuale formulazione della norma sancisce l’impossibilità per un’impresa sottoposta ad una procedura fallimentare (anche nel corso dell’esercizio provvisorio dell’attività di impresa) di partecipare a nuove gare ovvero essere indicata come subappaltatore di affidatari di nuove gare. Ciò che viene consentito all’impresa soggetta a fallimento è, quindi, esclusivamente la prosecuzione degli appalti in corso, previa, in ogni caso, specifica autorizzazione del giudice delegato, escludendo la possibilità per la stessa (contrariamente a quanto precedentemente previsto) di partecipare a nuove gare in presenza di idonea autorizzazione del tribunale.

Sotto altro profilo si evidenzia che, essendo stato eliminato, dal comma 3, il richiamo all’impresa sottoposta a concordato con continuità aziendale, la norma non disciplina più in modo espresso le modalità di prosecuzione degli appalti in corso da parte delle imprese sottoposte alla predetta procedura (sul punto si evidenzia, infatti, che la precedente formulazione sanciva espressamente tale possibilità, subordinandola alla necessità di espressa autorizzazione da parte del giudice delegato). Di conseguenza, per tali ipotesi si applicherà quanto previsto dall’art. 186 bis del R.D. 267/42, a mente del quale “i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell’apertura della procedura… L’ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all’articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento”. In altre parole per un’impresa sottoposta a concordato, la prosecuzione di un appalto pubblico sarà automatica e non soggetta a specifica autorizzazione del tribunale, a patto che il contratto di appalto rientri tra quelli indicati dal professionista indipendente designato dal debitore (di cui all’art. 67 della Legge Fallimentare) come utili alla prosecuzione dell’attività di impresa.

Lo Sblocca Cantieri ha, inoltre, proceduto alla modifica del predetto art. 186 bis L.Fall., sancendo, relativamente alla prosecuzione degli appalti in corso, l’equiparazione tra concordato con continuità e concordato liquidatorio dato che in entrambi i casi risulterà possibile proseguire nei contratti stipulati ove sussista l’indicazione da parte del professionista indipendente circa l’opportunità di prosecuzione dei contratti stessi.

E, ancora, viene operata una equiparazione tra concordato cd. “in bianco” o “con riserva” (di cui all’art. 161, comma 6, del R.D. 267/42) e quello cd. “in continuità”, per quanto riguarda la partecipazione alle gare, escludendo la necessità di avvalimento in entrambe le ipotesi, salvo il caso (per quanto riguarda il concordato “in bianco”) di partecipazione a gare nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda “con riserva” ed il decreto con il quale si provvede all’apertura della procedura di concordato preventivo (di cui all’art. 163 R.D. 267/42), momento nel quale sarà comunque necessario ottenere l’avvalimento dei requisiti di altro soggetto.

Infine viene limitata alla sola decisione dell’ANAC (e non più dell’ANAC e del giudice delegato) la possibilità di estendere l’obbligo di avvalimento (con impegno dell’avvalente al subentro nel contratto in luogo dell’avvalsa nell’ipotesi in cui l’appaltatore non sia in grado di portare a termine l’appalto) all’ipotesi in cui l’affidatario non sia in possesso dei requisiti aggiuntivi indicati dall’ANAC con apposita linea guida. Risulta inoltre esclusa la possibilità per l’ANAC di subordinare la partecipazione alla gara alla presentazione di idoneo avvalimento nell’ulteriore ipotesi, precedentemente prevista, riguardante il mancato pagamento di retribuzioni e contributi.

 

Le riflessioni di cui sopra, unitamente alla lettura ragionata delle altre norme del D.L. n. 32/2019, saranno oggetto di specifici incontri di studio e di formazione.

In tale ottica, lo Studio Piselli & Partners, in collaborazione con il Public Procurement Institute,  e Venezia Studi, propone la seguenti

 

Giornate di studio

Lo Sblocca Cantieri: le novità in tema di gare d’appalto e di esecuzione dei Contratti Pubblici introdotte dal D.L. n. 32/2019

 

Roma, 14 maggio 2019

Public Procurement Institute – Via Mercalli, 11

 

Roma, 21 maggio 2019

Public Procurement Institute – Via Mercalli, 11

 

Venezia, 22 maggio 2019

Hotel Tritone – Viale Stazione, 16 Mestre (VE)

 

 

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