SBLOCCA CANTIERI: IL SUBAPPALTO

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2019, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri avvenuta lo scorso 20 marzo 2019, il Decreto Legge n. 32/2019, c.d. Sblocca Cantieri.

ll Decreto Legge recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” riporta, all’art. 1, una serie di modifiche incisive al Codice degli Appalti Pubblici, D.Lgs 50/2016, che con ogni probabilità anticipano l’ampia riforma degli appalti pubblici, in discussione in Parlamento.

Tra le novità sui contratti pubblici di maggiore impatto spiccano le modifiche attuate sull’art. 105 del  D.lgs 50/2016 che disciplina il subappalto.

In particolare, l’art. 105, comma 2, del Codice Appalti è stato riformato prevedendo che, fatto salvo il caso delle lavorazioni c.d. superspecializzate di cui all’art. 89, comma 11, D.Lgs. 50/2016, “il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del cinquanta per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture”.

Sul punto, l’articolo 105 del codice prevedeva che l’eventuale subappalto non poteva superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.

Da sottolineare che tale limite non trovava alcuna corrispondenza nella direttiva europea (cui l’Italia doveva conformarsi) e che non rispondeva al principio della massima partecipazione alle gare pubbliche tanto che l’Italia è stata destinataria di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione Ue proprio in ragione dell’incompatibilità delle norme del codice con le norme europee (Infrazione n. 2018/2273).

In buona sostanza, negli appalti di maggior valore economico e complessità – ad esempio i global services o i lavori concernenti le grandi opere – limitare la quota subappaltabile al 30% poteva determinare un restringimento della platea dei concorrenti ai soli operatori economici strutturati in modo da poter seguire il contratto quasi esclusivamente da soli.

Il che poteva scoraggiare la competizione da parte delle piccole-medie-imprese tanto che la stessa Commissione europea aveva ravvisato in ciò una violazione dei principi della direttiva Europea (la quale, al contrario, predilige una più ampia politica di inclusione).

Tramite l’abrogazione della lettera a) del comma 4 dell’articolo in parola, è venuto meno il divieto di subappalto all’impresa che ha partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto principale.

Sembra essere stato consentito, dunque, l’affidamento in subappalto di lavori, servizi o forniture, previa autorizzazione della stazione Appaltante, anche a operatori economici che abbiano partecipato alla procedura di gara per l’affidamento del medesimo appalto, senza risultarne aggiudicatari.

È stata aggiunta al comma 4, lettera b), la precisazione per cui il subappaltatore, ai fini dell’autorizzazione, debba essere “in possesso dei requisiti di cui all’articolo 80” , espungendosi al medesimo comma 4 la lettera d) contenente il riferimento all’obbligo per l’offerente di dimostrare l’assenza, in capo ai subappaltatori, di motivi di esclusione.

Pertanto, da un lato il subappalto può essere affidato solo un operatore economico che sia qualificato nella relativa categoria e che non presenti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 Codice Appalti; dall’altro si è fatta maggior chiarezza sugli oneri che gravano sull’appaltatore allorquando richiesta l’autorizzazione a subappaltare parte delle prestazioni a suo carico.

È stato abrogato il comma 6 è dell’art. 105 che prevedeva l’indicazione della c.d. “terna” dei subappaltatori, che aveva creato non poche problematiche applicative.

Difatti,  l’art. 105, comma 6 del D.Lgs. 50 del 2016 imponeva agli offerenti di indicare tre subappaltatori anche nell’ipotesi in cui le imprese non intendevano far ricorso ad alcun subappaltatore indicato in sede di offerta.

Per di più, qualora fosse intercorso un apprezzabile lasso temporale tra la partecipazione alla gara e l’esecuzione dell’appalto, sarebbe potuta anche venir meno la disponibilità delle imprese indicate ad operare concretamente nella commessa.

Le suddette modifiche, peraltro, vanno messe in relazione con l’intervento del Decreto “sblocca cantieri” sull’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nel quale è stata elisa la previsione per cui la riscontrata carenza dei requisiti generali in capo al subappaltatore indicato comportava l’esclusione del concorrente dalla gara.

In tema di pagamento diretto dei subappaltatori, viene espunta la limitazione del pagamento diretto alle sole micro e piccole imprese prevista dalla lettera a) del comma 13 dell’articolo 105, estendo così tale possibilità a prescindere dalle dimensioni dell’impresa subappaltatrice, al ricorrere della altre condizioni previste dalla norma.

Inoltre, tramite la soppressione alla lettera c) comma 13 articolo 105 D.lgs 50/201 dell’inciso “se la natura del contratto lo consente”, ne deriva l’opportunità del pagamento diretto anche a prescindere da qualunque considerazione inerente alla natura del contratto oggetto di affidamento.

Un rafforzamento evidente delle tutele per il subappaltatore, che più difficilmente andrà incontro a sofferenza finanziaria laddove l’appaltatore principale ometta di pagare il corrispettivo pattuito.

Sulla scorta delle suddette considerazioni, il Governo italiano, tramite le modifiche apportate all’art. 105 del D.lgs 50/2016 con il Decreto “sblocca cantieri”, ha tentato di semplificare la disciplina relativa al subappalto, e di conformarla a quanto previsto dalla normativa europea.

Le riflessioni di cui sopra, unitamente alla lettura ragionata delle altre norme del D.L. n. 32/2019, saranno oggetto di specifici incontri di studio e di formazione.

In tale ottica, lo Studio Piselli & Partners, in collaborazione con il Public Procurement Institute,  e Venezia Studi, propone la seguenti

 

Giornate di studio

Lo Sblocca Cantieri: le novità in tema di gare d’appalto e di esecuzione dei Contratti Pubblici introdotte dal D.L. n. 32/2019

 

Roma, 21 maggio 2019

Public Procurement Institute – Via Mercali, 11

 

Venezia, 22 maggio 2019

Hotel Tritone – Viale Stazione, 16 Mestre (VE)

 

 

 

 

 

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