SBLOCCA CANTIERI: REINTRODOTTO IL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

La Legge di Conversione (L. 55 del 14 giugno 2019) del Decreto c.d. Sblocca Cantieri (D.L. 32 del 18 aprile 2019) ha reintrodotto l’istituto del Collegio Consultivo Tecnico, originariamente previsto dall’art. 207 del D.lgs. 50/2016, poi repentinamente abrogato dall’art. 121 del correttivo al Codice degli Appalti (D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56).
L’art.1, comma 11, della Legge di Conversione consente alle parti, al fine di prevenire le controversie nella fase di esecuzione del contratto, di nominare un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto e comunque non oltre novanta giorni dalla data di tale avvio.
Suddetta facoltà viene prevista fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice previsto dall’art. 216, comma 27-octies del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.
L’organismo si caratterizza per la connotazione tecnica garantita dai requisiti soggettivi necessari per entrare a farne parte. Il successivo comma 12, difatti, stabilisce che il Collegio sia formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera. La scelta dei tre componenti viene effettuata di comune accordo tra le parti o, in alternativa, si può concordare la nomina di un componente per parte, con il terzo componente scelto dai due componenti di nomina di parte. In ogni caso tutti i componenti devono essere approvati dalle parti.
Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della sottoscrizione dell’accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All’atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto.
La funzione del suddetto Collegio sarà prestare la dovuta assistenza alle parti per la rapida risoluzione delle controversie insorte nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.
Difatti, in ragione di quanto disposto dal comma 13 dell’art.1 L. 55 del 14 giugno 2019, nel caso in cui insorgano controversie, al collegio consultivo tecnico spetterà il compito di procedere all’ascolto informale delle parti con facoltà di convocarle al fine di consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Tale collegio, inoltre, verrà sciolto al termine dell’esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.
Sulla natura della proposta del Collegio, la Legge di Conversione si discosta da quanto era stato inizialmente previsto nel 2016 e afferma che l’eventuale accettazione della proposta non ha natura di transazione, salva diversa volontà delle parti (nell’art. 207 del codice, ante abrogazione da parte del Correttivo, la proposta del Collegio aveva natura di transazione).
Da suddetta precisazione è evidente come il Collegio Consultivo si distingua dal procedimento di accordo bonario nonché dalla transazione.
Trattasi infatti di una mera assistenza tecnica in favore delle parti finalizzata a risolvere preventivamente ogni tipo di controversia che possa insorgere nelle more dell’esecuzione.
A differenza di quanto accade nell’accordo bonario e nella transazione, il collegio in parola è costituito, infatti, per l’intera durata dell’esecuzione del contratto e per gestire qualsivoglia insorgenda controversia.
In linea con quanto avviene a livello internazionale, siffatto strumento di risoluzione alternativa delle controversie potrebbe diventare un efficace metodo di snellimento delle criticità che usualmente interessano la fase esecutiva del rapporto contrattuale evitando, quindi, di essere costretti ad incardinare procedimenti giudiziari sul punto.
Non resta che attenderne, dunque, i futuri risvolti pratici.

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