ANAC: sospensione annotazione delle notizie utili non costituenti false dichiarazioni

Come già segnalato in precedenti news, il T.A.R. Lazio, sede di Roma*, ha chiarito che la mera valenza di pubblicità notizia delle circostanze annotate come utili sul casellario degli operatori economici tenuto dall’ANAC e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l’Autorità da una valutazione in ordine all’interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia; in questo senso, tale indirizzo giurisprudenziale ha riconosciuto che il processo motivazionale seguito dall’Autorità nell’annotazione di notizie utili ben può essere sindacato in sede giurisdizionale, in modo tale da assicurare all’operatore economico che il suo casellario informatico sia effettivamente rappresentato dalle sole notizie effettivamente conferenti rispetto alle finalità di tenuta dello stesso.
Da ultimo ed a fronte di tali interventi giurisdizionali, con il comunicato del Presidente ANAC del 10 luglio 2019 è stata preannunciata una modifica del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, adottato con Delibera del 6 giugno 2018, al fine di ridefinire i presupposti per l’iscrizione delle notizie cd. utili nel Casellario.
Nel medesimo provvedimento, inoltre, sono rappresentati anche gli immediati effetti di tale preannunciata modifica regolamentare. In particolare, è prevista:
“(i) la sospensione del termine di conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico per i procedimenti in corso;
(ii) la sospensione del termine di 90 giorni previsto per l’avvio dei procedimenti di annotazione nel Casellario, con riferimento alle segnalazioni già pervenute;
(iii) l’oscuramento provvisorio delle notizie utili, fatte salve quelle disposte con delibera consiliare a conclusione dei procedimenti sanzionatori e quelle derivanti da segnalazioni di fatti illeciti da parte degli organi giudiziari comunicate dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per le quali verrà condotta una specifica disamina”.
Sempre per espressa volontà dell’Autorità, restano fermi gli obblighi di comunicazione delle notizie concernenti l’esclusione dalle gare ovvero fatti emersi durante l’esecuzione del contratto gravanti sulle stazioni appaltanti e sugli altri soggetti detentori di informazione (come le SOA), fermo restando la sospensione dei relativi procedimenti.
Gli unici procedimenti che, invece, non risentono degli effetti sopra trascritti sono quelli derivanti da segnalazioni eseguite da Stazioni appaltanti relativamente alle presunte false dichiarazioni o false documentazioni presentate dagli operatori economici in sede di gara, che potranno continuare ad essere istruiti e conclusi anche nelle more della modifica regolamentare preannunciata.

*T.A.R. Lazio, Roma, I^, 11 giugno 2019 n. 7595; T.A.R. Lazio, sede di Roma, I^, 18.2.19, n. 2178.

 

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