CASELLARIO INFORMATICO DEI CONTRATTI PUBBLICI: IL TAR LAZIO SULL’UTILITA’ E CONFERENZA DELLE ANNOTAZIONI DA PARTE DELL’ANAC
Con la recente sentenza n. 11470 del 2.10.2019, il TAR del Lazio – Roma, Sezione I, ha fornito alcuni importanti chiarimenti circa la facoltà attribuita all’ANAC ai sensi dell’art. 213, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente all’annotazione nel Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture delle c.d. “notizie utili” riguardanti gli operatori economici.
La disposizione richiamata prevede che all’interno del Casellario, gestito appunto dall’Autorità, siano riportate “tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80. L’Autorità stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c), dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84. L’Autorità assicura, altresì, il collegamento del casellario con la banca dati di cui all’articolo 81”.
In attuazione di tale previsione, l’ANAC ha adottato le Linee Guida n. 6, nonché l’art. 8, comma 1, lett. a), del Regolamento 6 giugno 2018, stabilendo che nella sezione B del casellario informatico siano annotate “le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto o di concessione e di revoca dell’aggiudicazione”.
Sul punto, il Giudici Amministrativi hanno in più occasioni sottolineato come la suddetta annotazione debba avvenire “in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa”; ciò implica, da un lato, che le vicende oggetto di annotazione siano correttamente riportate; dall’altro, che le stesse ”non siano manifestamente inconferenti rispetto alle finalità di tenuta del Casellario” (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 19 marzo 2019, n. 3660; TAR Lazio, Roma, Sez. I, 11 giugno 2019 n. 7595).
Invero, ha ricordato la Sezione, “le annotazioni ANAC non incidono mai in maniera ‘indolore’ nella vita dell’impresa”, anche laddove non prevedano l’automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, perché comunque rilevanti sia sotto il profilo dell’immagine sia sotto quello dell’aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 18 febbraio 2019, n. 2178), dovendosi considerare che qualsiasi dubbio sulla affidabilità dell’operatore economico è in grado di riflettersi, per esempio, sulla partecipazione delle gare ristrette, ad invito.
Pertanto, “la mera valenza di ‘pubblicità notizia’ delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l’Autorità da una valutazione in ordine all’interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia” (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 11 giugno 2019 n. 7595).
Ciò richiede, secondo il TAR adito, l’esplicitazione delle ragioni che inducono a ritenere che i fatti oggetto di segnalazione siano, per come rappresentati dalla stazione segnalante, connessi alle finalità specifiche indicate all’art. 213, comma 10, del Codice, nonché, all’occorrenza, anche delle ragioni per cui i fatti medesimi, ed in particolare il comportamento di un operatore economico, possano influire su future gare cui partecipi l’operatore segnalato, dovendosi considerare che oggetto di segnalazione possono essere anche situazioni venutesi a creare per effetto di contingenze non facilmente replicabili.
Si legge altresì nella sentenza in disamina, che non manca di richiamare precedenti arresti sul punto, che “L’ambito delle informazioni che debbono confluire nel casellario informatico è effettivamente circoscritto, ed il perimetro di tale ambito è dato dalla idoneità delle informazioni non tipizzate a garantire: (i) la miglior tenuta del casellario nella parte in cui esso segnala le iscrizioni previste dall’art. 80, e/o (ii) la individuazione degli operatori economici che siano incorsi in illeciti professionali rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5, e/o (iii) per l’attribuzione del rating di impresa e/o, infine, (iv) per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione. Sul punto il Collegio ritiene di dover precisare che, tenuto conto di quanto già osservato relativamente alle possibili distorsioni cui può dare luogo una improvvida annotazione delle “notizie utili” nonché dell’esigenza di non aggravare eccessivamente le stazioni appaltanti con gli adempimenti connessi all’espletamento di procedure ad evidenza pubblica, già di per sé numerosi, l’elenco delle finalità indicate dall’art. 213, comma 10, del D. L.vo 50/2016, in relazione alle quali vanno segnalate le “notizie utili”, deve ritenersi tassativo e non suscettibile di ampliamento, di guisa che, ove la notizia non risulti “conferente” ad una delle predette finalità, si deve escludere l’utilità stessa della notizia, in base ad una valutazione già effettuata a monte dal legislatore. Di tanto tenuto conto è evidente che nel momento in cui l’ANAC decide di disporre l’annotazione di una segnalazione come “notizia utile” essa è tenuta a motivare non solo in ordine all’intrinseca utilità della notizia, ma anche, e prima ancora, in ordine alle ragioni per cui la notizia può/deve ritenersi funzionale ad assicurare le ricordate esigenze, indicate dalla norma, poiché la sussistenza di questo nesso funzionale già dice molto sull’utilità della annotazione” (TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 8269 del 25 giugno 2019).
In altri termini, l’annotazione deve essere sorretta da una motivazione che dia conto della conferenza della notizia inserita nel Casellario rispetto allo spirito della norma e alle fattispecie indicate nella stessa disposizione, nonché delle ragioni per cui in concreto i fatti, le situazioni o i comportamenti oggetto di segnalazione siano replicabili e, quindi, in grado di influire sull’andamento di future gare, e come tale ritenuti “utili”.
La pronuncia in commento conclude evidenziando come, sebbene “nel caso di specie si sia in presenza di una revoca di aggiudicazione determinata dalla carenza di uno dei requisiti indicati all’art. 80, comma 5, del D. L.vo 50/2016, e dovendosi dunque constatare che la notizia relativa a tale accadimento appare effettivamente ‘conferente’ rispetto alle finalità indicate dall’art. 213, comma 10, l’Autorità avrebbe dovuto esplicitare le ragioni che, nel caso di specie, l’inducevano a dare pubblicità all’accadimento, in particolare con riferimento alla possibilità/probabilità che la ricorrente incorra, partecipando in futuro a gare per l’affidamento di contratti pubblici, nella medesima violazione di legge, e correlativa perdita del requisito di cui all’art. 17 della L. n. 68/1999”.