REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E QUOTE DI ESECUZIONE DEL RTI NEGLI APPALTI DI SERVIZI: LE INDICAZIONI DEL CONSIGLIO DI STATO
Con la recente sentenza 2 dicembre 2019 n. 8249 il Consiglio di Stato è tornato sul principio della corrispondenza tra qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza nell’ambito degli appalti di servizi e di forniture statuendo che, ai fini della qualificazione, è sufficiente che il raggruppamento nel suo complesso possieda il requisito richiesto e che, ai fini dell’esecuzione nella gara, la singola azienda partecipante non deve obbligatoriamente possedere quel requisito (e quindi quelle competenze) per poter erogare il servizio, ma può avvalersi delle altre partecipanti al RTI attraverso l’istituto dell’avvalimento.
Nel caso sottoposto al vaglio del Collegio, in particolare, il secondo classificato aveva impugnato l’aggiudicazione disposta nei confronti del RTI primo in graduatoria sostenendo l’inammissibilità della partecipazione dello stesso poiché solo la mandataria aveva dichiarato di possedere i requisiti di carattere tecnico e finanziario richiesti dalla lex specialis, mentre le mandanti avevano omesso qualsiasi dichiarazione.
Secondo il ricorrente, infatti, pur non vigendo, nell’ambito degli appalti di servizi e forniture, un obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, sussisterebbe comunque un obbligo delle raggruppate di indicare in sede di offerta le parti del servizio o della fornitura di rispettiva competenza anche al fine di verificare che l’impresa esecutrice sia qualificata per la parte di prestazioni che eseguirà.
Nel respingere il gravame, il Consiglio di Stato ha dato seguito all’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, salvo diversa ed espressa indicazione della legge di gara, ai fini della partecipazione ad una procedura selettiva è necessario e sufficiente che i requisiti di capacità tecnico-professionale e economico-finanziaria siano posseduti dal RTI nel complesso, ben potendo la mandataria dichiarare di essere in possesso, essa sola, di tutti i requisiti richiesti dalla lex specialis.
Pertanto in assenza della previsione, nella lex specialis, di una soglia minima di requisiti che debba necessariamente essere posseduta dalla mandante, non può essere escluso il RTI nel quale i predetti requisiti siano posseduti (e dichiarati nella domanda di partecipazione) solo ed interamente dalla mandataria.
D’altronde, in sede esecutiva – prosegue il Collegio – il mancato possesso, in proprio, da parte della mandante, del requisito di qualificazione per la parte di servizio o di fornitura di sua pertinenza può essere superato, tramite l’avvalimento, mediante il prestito dei requisiti posseduti dalla altre raggruppate.
Per gli appalti di servizi e forniture, infatti, non vige il principio recentemente espresso dalla Adunanza Planaria (sentenza n.6/2019) secondo cui costituisce causa di esclusione dell’intero RTI la mancanza in capo ad una raggruppata del requisito di qualificazione corrispondente alla quota di lavori alla quale si è impegnata. Ed invero, come pure sottolineato nella sentenza in commento, l’art. art. 92 co. 2 del D.P.R. 207/2010 è una disposizione speciale che trova applicazione per i solo appalti di lavori, mentre, nel silenzio normativo, per i servizi e le forniture valgono i consolidati principi giurisprudenziali.